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LEGGE 5 giugno 1949, n. 306

Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti o riassunti in servizio nelle aziende private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-6-1949
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  periodo  minimo  di  mantenimento  in  servizio  dei lavoratori
reduci,  partigiani  ed assimilati, assunti o riassunti in servizio a
norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale
14  febbraio  1946, n. 27, gia' prorogato con decreto legislativo del
Capo  provvisorio  dello  Stato  24 febbraio 1917, n. 61, con decreto
legislativo  23  marzo 1948, n. 418, ed infine prorogato al 31 maggio
1949, e' ulteriormente prorogato al 31 maggio 1950.
  Per la durata di detto periodo, in caso di licenziamento per giusta
causa,  i  lavoratori contemplati nel comma precedente debbono essere
sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste
dall'articolo  4  del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio
1946, n. 27.