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LEGGE 21 aprile 1949, n. 185

Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 11-5-1949
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le indennita' mensili di aeronavigazione normale  e  di  pilotaggio
normale, di cui ai nn. 1 e 2 della lettera a) degli articoli  1  e  2
della norma sulle indennita' da corrispondere al personale militare e
civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20  luglio
1934, n. 1302, convertito con  modificazioni  nella  legge  4  aprile
1935,  n.  808,  quali  risultano  successivamente  modificati,  sono
stabilite nella misura risultante dai nn. 1 e 2 delle annesse tabelle
A. e B. 
  Le  indennita'  mensili  supplementari  di  aeronavigazione  e   di
pilotaggio per servizi speciali di cui alla lettera  b)  dei  sudetti
articoli 1 e 2 sono stabilite nella, misura risultante dalle  annesse
tabelle C e D.