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LEGGE 29 marzo 1949, n. 162

Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 18-5-1949
al: 29-1-1953
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'esenzione  dalle  tasse  di  approdo,  di partenza e di ricovero,
prevista  dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1362, convertito
nella  legge  4 aprile 1935, n. 806, e' estesa, per la durata, di due
anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, agli
aeromobili  da turismo di tipo e di fabbricazione straniera che, alla
data  di  pubblicazione  della  presente  legge,  risultino  gia'  di
proprieta'  di cittadini italiani o di societa' italiane regolarmente
costituite e siano gia' stati regolarmente immatricolati nel Registro
aeronautico nazionale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 marzo 1949

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
                                                             - VANONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI