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LEGGE 1 aprile 1949, n. 94

Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operato a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 4-4-1949
al: 17-3-1952
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  abrogate  le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, e 6,
secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.
  In deroga alle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 27
maggio  1946, n. 436, e' autorizzata la destinazione dei saldi attivi
di  rivalutazione  monetaria  per  costituire o integrare il fondo di
anzianita' e di quiescenza del personale dipendente che le societa' e
gli   enti   tassati  in  base  a  bilancio  debbono  accantonare  in
conformita' all'art. 2429 del Codice civile.