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LEGGE 12 febbraio 1949, n. 23

Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, contenente modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-2-1949
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419,
contenente  modificazioni  al  regime  fiscale dello zucchero e degli
altri prodotti zuccherini, con la seguente modificazione:
    L'ultimo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
    "Sullo zucchero interimaid, gia' venduto per impieghi industriali
nel  territorio nazionale, ed ancora giacente nei depositi fiduciari,
in  natura  o  incorporato  in  altri  prodotti finiti, e' dovuta, in
aggiunta dell'imposta di fabbricazione, una imposta addizionale di L.
35 per chilogrammo. Lo stesso zucchero non ancora venduto deve essere
ceduto  ad  un  prezzo  non  inferiore  a L. 145 per chilogrammo base
cristallino,   salva   l'applicazione   della   vigente   imposta  di
fabbricazione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare conte legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 febbraio 1949

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

                                                  Visto,           il
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