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LEGGE 21 gennaio 1949, n. 8

Aumento dei canoni demaniali e del sovracanoni dovuti agli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1962)
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Testo in vigore dal: 15-2-1962
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali  e  dei  sovracanoni
risultante  dall'applicazione  dell'art.  1,  comma  primo,  e  degli
articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio  dello
Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e' quadruplicato. ((1)) 
  E' in facolta' dell'Amministrazione  aumentare  sino  al  quadruplo
l'ammontare dei canoni e  dei  proventi  demaniali  risultante  dalla
revisione effettuata o da effettuarsi a termini  dell'art.  1,  comma
secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  7
gennaio 1947, n. 24. 
  L'aumento di cui al primo comma del presente  articolo  si  applica
anche  ai  canoni  di  tutte  le  concessioni  di  demanio   pubblico
marittimo, gia' decuplicati  dal  1  gennaio  1947  per  effetto  del
succitato decreto. ((1)) 
  Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che risultino dovuti
in misura superiore a quella risultante dagli  aumenti  previsti  nei
commi precedenti. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  "L'ammontare  dei  canoni,  dei   proventi   demaniali   e   dei
sovracanoni, quale risulta dai commi primo e  terzo  dell'articolo  1
della legge 21 gennaio 1949, n. 8, e' duplicato." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La presente  legge
ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."