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LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1580

Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1969)
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Testo in vigore dal: 15-2-1949
al: 30-10-1965
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  allievi dell'Accademia della guardia di finanza e' attribuita
una  indennita'  giornaliera  pari all'importo della paga iniziale di
finanziere.
  L'indennita'   di   cui   sopra   sara'  corrisposta  agli  allievi
provenienti  dai  sottufficiali  del Corpo anche durante i periodi di
interruzione  dei  corsi  o di degenza in luoghi di cura o di licenza
straordinaria  per  infermita'  non  dipendenti da causa di servizio,
mentre   ne   sara'   sospesa  la  corresponsione  agli  allievi  non
provenienti  dai  sottufficiali  del  Corpo  durante  la loro assenza
dall'Accademia per le cause anzidette.