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LEGGE 18 dicembre 1948, n. 1529

Concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-1-1949
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione
involontaria,  che  usufruiscano  della  indennita' di disoccupazione
anche  per  una  sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24
dicembre  1948,  e'  corrisposto,  oltre  all'indennita'  relativa al
periodo predetto, uno speciale assegno di ammontare pari a sei giorni
di   indennita'   e   dell'assegno  integrativo  di  cui  al  decreto
legislativo  12  agosto  1947, n. 870, con le eventuali maggiorazioni
per i figli, esclusa la indennita' di caropane.