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LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1440

Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 24-12-1948
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  5  del  decreto  legislativo  20  febbraio  1948, n. 62, e'
sostituito dal seguente:
  "Il   diritto   erariale   sull'introito   lordo  degli  spettacoli
cinematografici,  comunque  e  dovunque dati al pubblico, anche se in
circoli o sale private, e' stabilito nella seguente misura:

    per i prezzi, non compreso il diritto
erariale, non superiori a L. 50............. 15 %
    per i prezzi, non compreso i diritto
erariale, da oltre L. 50 e non superiori a
L. 100...................................... 30 %
    per i prezzi, non compreso il diritto
erariale, da oltre L. 100 e non superiori a
L. 150...................................... 40 %
    per i prezzi, non compreso il diritto
erariale, superiori a L. 150................ 50 % ".