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LEGGE 18 ottobre 1948, n. 1291

Aumento di pene pecuniarie per contravvenzioni a norme di polizia in materia di bonifica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-11-1948
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  143,  n.  3,  del  regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, che
approva il regolamento per l'esecuzione della legge 22 marzo 1900, n.
195,  testo  unico,  e  della  legge  7  luglio  1902,  n. 333, sulle
bonificazioni   delle   paludi  e  dei  terreni  paludosi,  e'  cosi'
modificato:
  "3)  l'ammenda  da lire cinquanta a lire duecentocinquanta, secondo
che trattasi di pecora o di capra e grosso capo di bestiame, per ogni
bestia  abbandonata  o  lasciata vagare senza custodia o condotta con
custodia  insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica,
di   recinto   delle   colmate   o  di  difesa  delle  opere  di  una
bonificazione.
  L'ammenda  non  puo' in nessun caso essere minore di lire cinquanta
ne',   qualunque   sia  il  numero  delle  bestie  superiore  a  lire
quindicimila".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 ottobre 1948

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - SEGNI -
                                                               GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI