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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 940

Modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1954)
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Testo in vigore dal: 21-8-1954
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  difesa, di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione dell'8 aprile 1948:
                               Art. 1.

  Il  numero  degli operai di ruolo dell'Amministrazione della difesa
e' cosi' stabilito:

per l'Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 8.710 unita'
per la Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 10.000 unita'
per l'Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 7.000 unita'
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.P.R.  8 aprile 1954, n. 572 ha disposto (con l'art. 1) che il
contingente  numerico  degli operai permanenti, fissato, per ciascuna
Forza  armata,  dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
940, e' ripartito come da tabella di seguito riportata.
  Ripartizione  in gruppi e categorie dei posti di organico stabiliti
per  le  tre  Forze  armate dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
940.
       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----