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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 940

Modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1954)
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Testo in vigore dal:  21-8-1954
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1. Il numero degli operai di ruolo dell'Amministrazione della difesa e' cosi' stabilito: per l'Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 8.710 unita' per la Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 10.000 unita' per l'Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 7.000 unita' ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 8 aprile 1954, n. 572 ha disposto (con l'art. 1) che il contingente numerico degli operai permanenti, fissato, per ciascuna Forza armata, dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, e' ripartito come da tabella di seguito riportata. Ripartizione in gruppi e categorie dei posti di organico stabiliti per le tre Forze armate dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----