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DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 641

Modificazioni del decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254, riguardanti disposizioni circa la forza organica da tenersi in servizio in via transitoria presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal: 12-6-1948
al: 19-4-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151,  con  le  modificazioni  ad  esso  apportate dall'art. 3, comma,
primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'interno,  di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 7 aprile 1948:
                               Art. 1.

  Le  tabelle  di  cui  agli  allegati 1 e 3 al decreto legislativo 2
ottobre  1947,  n. 1254, sono sostituite dallo tabelle degli allegati
1, 2 e 3 al presente decreto.
  I  nuovi  compensi  di  cui  alle tabelle 1 e 2 vanno corrisposti a
decorrere dal 1 ottobre 1947.
  I  nuovi  compensi  per  i  servizi  di  prevenzione  nei locali di
pubblico  spettacolo;  di  cui  alla  tabella  dell'allegato 3, vanno
corrisposti a decorrere dal 15 dicembre 1947.