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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 438

Aumento del deposito per il ricorso per Cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-5-1948
al: 15-12-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per
la grazia e giustizia;

                              PROMULGA

  Il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
                               Art. 1.

  Il  deposito  previsto  dall'art.  64,  primo  comma, del Codice di
procedura civile e' elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal
1  ottobre  1948,  a lire cinquecento se la sentenza impugnata e' del
pretore,  a  lire  millecinquecento  se  la sentenza impugnata e' del
tribunale, a lire tremila in ogni altro caso.
  Il  deposito  previsto  dall'art.  398,  terzo comma, del Codice di
procedura,  civile  per  le domande di revocazione delle sentenze del
conciliatore  e' elevato, per le domande notificate a decorrere dal 1
ottobre 1948, a lire cinquecento.