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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 1948, n. 306

Proroga di termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1949)
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Testo in vigore dal: 21-8-1949
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XY della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 4 marzo 1948:
                           Articolo unico.

  Al termine stabilito dall'art. 10 del decreto, legislativo del Capo
provvisorio  dello Stato 24 maggio 1947, n. 517, e' sostituito quello
del  900 giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
((1))
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 26 marzo 1948

                              DE NICOLA

                                             DE GASPERI - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 102. - FRASCA
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AGGIORNAMENTO (1)
  La L. 29 luglio 1949, n. 468 ha disposto (con l'articolo unico) che
"Il  termine  previsto dal decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 306,
e'  riaperto  e  stabilito  sino  al novantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge."