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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 248

Proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal: 29-4-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 17 marzo 1948:
                               Art. 1.

  Le  promozioni  ai  gradi  ottavo  di gruppo A, nono di gruppo B ed
undecimo   di   gruppo   C  nei  ruoli  del  personale  civile  delle
Amministrazioni,  dello  Stato,  sono  conferite, sino al 31 dicembre
1948,  mediante  scrutinio  per  merito comparativo, con le modalita'
stabilite dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.
  Il  precedente  comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai
quali  non era applicabile l'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942,
n. 27.