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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1948, n. 127

Miglioramenti alle prestazioni concesse dalla ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e dalla ex Cassa sovvenzioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/1965)
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Testo in vigore dal: 1-5-1965
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio  1928,
n. 619, e successive modificazioni; 
  Visto il relativo regolamento approvato con regio decreto 7  giugno
1928, n. 1369, e successive modificazioni; 
  Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  20
agosto 1947, n. 947; 
  Vista la delega contenuta nell'art. 15, secondo comma, del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778; 
  Visto l'art. 77, comma primo, e  l'art.  87,  comma  quinto,  della
Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  L'aliquota  di  un  centesimo  dell'ultimo  stipendio   annuo,   da
prendersi a base per il  calcolo  dell'indennita'  di  buonuscita  ai
sensi dell'art. 48 del testo unico approvato  con  regio  decreto  26
febbraio 1928, n. 619, e' elevata ad un cinquantesimo per i  casi  di
cessazione dal servizio non anteriori al 1 luglio 1947. 
  Rimangono fermi gli aumenti di un decimo, due decimi o  tre  decimi
previsti dal terzo comma del suddetto art. 48. 
  Per i casi di cessazione dal servizio contemplati dal  primo  comma
del presente articolo l'indennita'  di  buonuscita  non  puo'  essere
inferiore a L. 10.000. 
                                                            (2) ((3)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 12, commi 1
e 2) che "Il periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza  per
il personale civile e militare dello Stato previsto dagli articoli 48
e 52 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 
619, per il conseguimento del diritto all'indennita'  di  buonuscita,
e' ridotto ad un biennio  compiuto  per  i  casi  di  cessazione  dal
servizio a decorrere dal 1 luglio 1956. 
  L'aliquota di cui all'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 gennaio 1948, n.  127,  da  prendersi  a  base  per  la
determinazione della misura dell'indennita' e',  nei  casi  suddetti,
elevata  ad  un  venticinquesimo   dell'ultima   retribuzione   annua
contributiva, restando soppresse le maggiorazioni previste dal  terzo
comma dell'art. 48 del citato testo unico". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 nel modificare l'art. 12, comma  2
della L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha conseguentemente disposto  (con
l'art. 20, comma 1) che "L'aliquota di cui al secondo comma dell'art.
12 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, da, prendersi a base per la
determinazione della misura dell'indennita' di  buonuscita  a  carico
dell'Opera di previdenza per i  personali  civile  e  militare  dello
Stato, incorporata nell'Ente nazionale di  previdenza  ed  assistenza
per i dipendenti statali, e' elevata, nei confronti dei dipendenti il
cui provvedimento di cessazione dal  servizio  abbia  effetto  dal  1
gennaio 1965 o successivamente, nonche' dei loro aventi  diritto,  ad
un ventesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo o  paga  o
retribuzione, per quanti sono gli anni di servizio computabili".