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DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1948, n. 61

Trattamento giuridico ed economico dei personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 26-2-1948
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzioni;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro
per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 6 dicembre 1947;
                               Art. 1.

  I  comuni,  le  province,  i  consorzi, le istituzioni pubbliche di
assistenza  e  di  beneficenza,  nonche' gli istituti e le aziende in
gestione  diretta  dipendenti  dagli  enti suddetti, devono entro tre
mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, introdurre nei
propri regolamenti organici del personale norme intese a stabilire il
trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale non di ruolo in
servizio  presso  le  rispettive amministrazioni in conformita' delle
disposizioni del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, in quanto
applicabili, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.