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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947, n. 1689

Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Pisa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-3-1948
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Veduto  lo statuto della Universita' degli studi di Pisa, approvato
con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31
ottobre  1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n.
1339;  27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre
1936,  n.  2462;  27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5
ottobre  1939,  n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n.
460; 24 ottobre 1942, n. 1652;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato col regio decreto 31 agosto 1933, numero 192;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successivo
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalla
Universita' anzidetta;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato   con  i  regi  decreti  sopraindicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
  Art. 96. - Viene sostituito dal seguente: "La Facolta' d'ingegneria
comprende  il  triennio  di studi d'applicazione per il conseguimento
della  laurea  in  ingegneria civile (sottosezione edile, idraulica e
trasporti)  e  della  laurea  in ingegneria industriale (sottosezione
meccanica, aeronautica, elettrotecnica e chimica)".
  Art.  99, dopo la lettera d), numeri 14 e 15, viene aggiunto quanto
segue:
    13) per la sottosezione chimica;
    14) impianti industriali chimici;
    15) chimica fisica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1947

                              DE NICOLA

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1948
  Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 119. - FRASCA