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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1947, n. 1501

Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 10-1-1948
al: 1-7-1950
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio  decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, convertito
nella legge 19 gennaio 1939, n. 392, modificato con le leggi 9 giugno
1940, n. 1137, 19 gennaio 1942, n. 142 e 13 ottobre 1942, n. 1435;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23
novembre 1946, n. 463;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
i  Ministri  per  l'interno,  per  le  finanze, per il tesoro, per la
difesa,  per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste, per
l'industria  e  il  commercio, per il lavoro e la previdenza sociale,
per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:
                               Art. 1.

  Per  i  lavori  relativi  ad opere pubbliche di qualunque durata da
appaltarsi,  da  concedersi  o  da  affidarsi dalle Amministrazioni e
dalle  Aziende  dello  stato  anche  con  ordinamento autonomo, dalle
Province,  dai  Comuni  o dagli altri Enti pubblici e' ammessa, salvo
patti  in  contrario,  la  facolta'  di  procedere alla revisione dei
prezzi  pattuiti  quando  l'Amministrazione  riconosca  che  il conto
complessivo  dell'opera  e' aumentato o diminuito in misura superiore
al  10%  per  effetto  di  variazioni dei prezzi correnti intervenute
successivamente alla presentazione della offerta.
  La  revisione  si  intende  operativa  soltanto  per la parte della
differenza eccedente la percentuale suddetta.
  Sul  nuovo importo dei lavori risultante dalla revisione si applica
il ribasso contrattuale.
  Quando  si  tratti  di  revisione in aumento, questo non si applica
alle  quantita'  di  lavoro  che l'appaltatore o il concessionario, a
giudizio  dell'Amministrazione,  avrebbe  potuto eseguire e non abbia
eseguito  in  proporzione  al  tempo trascorso dalla consegna, ne' si
applica ai materiali precedentemente approvvigionati in cantiere.
  Per  i lavori appaltati, concessi o comunque affidati a partire dal
15  aprile  1946,  l'Amministrazione ha la facolta' di procedere alla
revisione,  anche  se  nei contratti relativi non e' stata inclusa la
clausola della rivedibilita', o in base al presente decreto o in base
alle leggi anteriori.
  Per  i  lavori appaltati, concessi o comunque affidati prima del 15
aprile  1946, ma posteriormente al 15 maggio 1945, la stessa facolta'
puo'  essere  esercitata  per  i  contratti  nei  quali non sia stata
introdotta  la  clausola della rivedibilita', purche' la revisione, a
giudizio  dell'Amministrazione,  sia  compatibile  con  le condizioni
particolari del contratto.