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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 novembre 1947, n. 1457

Estensione agli ufficiali in posizione ausiliaria della Guardia di finanza del trattamento previsto per gli ufficiali dell'Esercito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1948 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1



Agli ufficiali della Guardia di finanza che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati in ausiliaria:
a) per età;
b) in applicazione delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza;
compete, per i primi otto anni dalla data del collocamento in ausiliaria, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile, in aggiunta al trattamento di quiescenza:

generali di divisione.................................L. 14.000 generali di brigata...................................L. 12.000 colonnelli.............................................L. 9.000 tenenti colonnelli.....................................L. 7.000 maggiori...............................................L. 6.000 capitani...............................................L. 5.000 subalterni.............................................L. 4.000

Qualora, allo scadere del suddetto periodo di otto anni, gli ufficiali non abbiano compiuto l'età di 65 anni l'indennità è corrisposta sino al raggiungimento dell'età predetta.
In ogni caso, l'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto del suo collocamento in ausiliaria.
Agli ufficiali di cui sopra non è corrisposta l'indennità prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135, e dall'art. 72 della legge 16 giugno 1935, numero 1026, e loro successive modificazioni. A detti ufficiali si applica il disposto dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni.