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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 ottobre 1947, n. 1254

Disposizioni circa la forza organica da tenersi in servizio in via transitoria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-11-1947
al: 29-6-1961
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista  la  legge  2  ottobre  1940, n. 1416, contenente norme sulla
organizzazione  dei  servizi  antincendi durante lo stato di guerra e
successive modificazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le nuove norme
per l'organizzazione dei servizi antincendi;
  Visto  il  regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, recante nuove norme
sullo  stato  giuridico e sul trattamento economico del personale non
statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto il regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502;
  Visto  il regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, concernente la forza
organica dei Corpi dei vigili del fuoco;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'interno,  di  concerto con i
Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la difesa;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Per  far  fronte  alle  eccezionali esigenze conseguenti al cessato
stato  di  guerra,  ed  ai  maggiori  compiti inerenti al periodo del
trapasso   all'assetto   normale,   il   Ministro  per  l'interno  e'
autorizzato  a mantenere in servizio continuativo, a decorrere dal 15
aprile  1946  e  non  oltre  il  31  luglio  1947,  una forza massima
complessiva  di 150 ufficiali volontari - oltre i permanenti - e 7500
tra  sottufficiali,  vigili  scelti  e vigili di tutte le categorie e
classi.
  Dal  1°  agosto  1947 la forza predetta dovra' essere ridotta a 100
ufficiali  volontari e 6294 fra sottufficiali, vigili scelti e vigili
di tutte le categorie e classi.
  Ad  integrare  la forza del personale permanente e dei volontari di
1ª  classe  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, potra' essere
mantenuto  in  servizio  continuativo, nella misura necessaria per il
raggiungimento  di  quella  massima  prevista  dai  comma precedenti,
personale  delle  categorie  dei volontari e dei pensionati dei Corpi
dei vigili del fuoco, che risulti idoneo al servizio.
  Il  numero  del personale mantenuto in servizio continuativo dovra'
essere  ridotto  di  mano  in mano che sara' possibile ricostituire i
quadri dei volontari a servizio discontinuo presso i vari Corpi.