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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 settembre 1947, n. 1227

Modificazioni al regolamento generale dei servizi postali (Parte 28 = Servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-12-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, Convertito
nella legge 21 marzo 1928, n. 597;
  Visto  il  regio  decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito
nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
  Visto  il  Codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato con
regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  generale  dei  servizi  postali  (Parte II)
approvato  con  regio  decreto  30 maggio  1940, n. 775, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 201;
  Viste le leggi 31 gennaio 1926, n. 100 e 4 settembre 1940, n. 1547;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Sentito  il  Consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto con quelli per il tesoro e per la difesa;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Gli  articoli  9,  30,  31,  55,  60, 90, 214, 215, 216, 219 (primo
alinea)  e 221 del regolamento generale dei servizi postali (Parte II
-  Servizi  a  danaro)  approvato  con  regio decreto 30 maggio 1940,
n. 775, sono sostituiti dai seguenti:
    Art. 9.  - Salvo quanto 6 stabilito dall'art. 127 per gli assegni
all'ordine,  il  beneficiario,  l'ultimo  giratario, rappresentante o
delegato,  per  ottenere il pagamento di qualsiasi titolo deve essere
personalmente  conosciuto  dall'ufficiale  pagatore,  altrimenti deve
provare la propria identita' personale:
      a) per somme superiori a L. 20.000:
        1) mediante  l'attestazione di due persone note all'ufficiale
pagatore;
        2) ovvero mediante autenticazione della firma di quietanza da
parte  di  un  notaio,  od  anche, se l'avente diritto e' un pubblico
ufficiale, mediante la legalizzazione della sua firma, da parte della
autorita' locale competente;
      b) per  somme  superiori  a  lire  5000  fino a lire 20.000, in
mancanza di uno dei modi di cui alla lettera a):
        1) mediante  l'esibizione  di  uno  dei  seguenti  documenti:
tessera  di  libera circolazione sulle ferrovie, rilasciata ai propri
membri  dal  Senato  o  dalla Camera dei deputati; libretto personale
ferroviario  od altro documento di riconoscimento congenere ed avente
le   stesse  caratteristiche,  rilasciato  agli  impiegati  civili  e
militari  dello  Stato; libretto per licenza di porto d'armi; tessera
postale  di riconoscimento; passaporto; certificato d'inscrizione dei
pensionati  statali  o  libretto di pensione rilasciato dall'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale,  purche'  muniti di fotografia
legalizzata,  dall'autorita'  comunale;  patente di abilitazione alla
guida di autoveicoli;
        2) ovvero  mediante  l'attestazione  di due persone munite di
tessera  di libera, circolazione rilasciata dal Senato o dalla Camera
dei deputati; o di libretto ferroviario od altro documento congenere,
o  di  libretto  per  licenza  di  porto d'armi, di cui al precedente
n. 1);
      c) per  somme non superiori a lire 5000, in mancanza di uno dei
modi di cui alle lettere a) e b):
        1) mediante  l'esibizione  di  tessere  o  di altri documenti
rilasciati  da  enti  pubblici,  purche' provvisti della fotografia e
della  firma del titolare, della firma del rappresentante dell'ente e
di  un  bollo  dell'ente  medesimo,  applicato  in  modo  da  rendere
insostituibile   la   fotografia.   Tali  tessere  e  documenti  sono
specificatamente indicati nelle istruzioni;
        2) ovvero   mediante   l'attestazione  di  una  persona  nota
all'ufficiale pagatore, o munita di uno dei documenti di cui al n. 2)
della  precedente  lettera  b)  E'  in  facolta' dell'Amministrazione
centrale   di  ammettere  altri  documenti  di  riconoscimento  e  di
stabilirne le caratteristiche nelle istruzioni.
  Art. 30.  -  I  vaglia interni a tassa non possono essere d'importo
inferiore    a    lire    5    (salve    le   eccezioni   autorizzate
dall'Amministrazione centrale) ne' superiore a lire 20.000. L'importo
massimo  di  quelli  tratti  da  e  sulle  ricevitorie di 3ª classe o
agenzia, ad esse equiparate, non puo' eccedere le lire 10.000.
  Art. 31. - Per i vaglia ordinari d'importo non superiore a lire 300
a  favore  di  soldati,  caporali e caporali maggiori dell'Esercito e
gradi  equivalenti delle altre Forze armate dello Stato, presenti al.
Corpo,  la  tassa  di  emissione  e'  ridotta  alla  meta') di quella
ordinaria.
  Art. 55.   -   I   vaglia   di   servizio   emessi   nell'interesse
dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni non hanno limite
d'importo.   Quelli   emessi   nell'interesse   di   altri   enti  od
Amministrazioni  non possono superare l'importo di lire 10.000, salvo
le   eccezioni   specificatamente   autorizzate  dall'Amministrazione
centrale.
  Art. 60.  -  L'importo  dei  titoli  compresi in ciascun invio puo'
raggiungere  il  limite  massimo  di  lire  50.000, tranne che per le
ricevitorie di 3ª classe, per le quali tale limite massimo e' fissato
in lire 10.000.
  In uno stesso piego non possono essere inclusi titoli di pertinenza
di  piu'  mittenti,  ne' a carico di piu' di cinque debitori diversi.
Gli  uffici  succursali sono abilitati all'accettazione dei titoli da
incassare, ma non alla riscossione di essi.
  Art. 90.  -  L'ufficio  dei  conti  correnti  da' partecipazione al
correntista  di  tutte  le operazioni di debito e di credito eseguito
sul suo conto per qualsiasi titolo.
  Delle  partecipazioni eventualmente non pervenutegli il correntista
puo' ottenere un duplicato, purche' lo chieda non oltre un anno dalla
data   di   inscrizione   in   conto  corrente  delle  corrispondenti
operazioni.
  I duplicati richiesti dopo un mese dalla data d'iscrizione in conto
corrente  dell'operazione  successiva a quella cui i duplicati stessi
si  riferiscono,  sono  rilasciati  verso pagamento del diritto fisso
stabilito, applicabile per ogni singolo duplicato. Tale diritto fisso
e'  dovuto  da  tutti  indistintamente  i  correntisti,  comprese  le
Amministrazioni statali, e viene addebitato d'ufficio sul loro, conto
corrente.
  Art. 214. - I buoni postali fruttiferi vengono rilasciati nei tagli
fissi di lire 100, 500, 1000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.
  Gli  uffici  che  eseguono  il  servizio  dei libretti di risparmio
nominativi  sono  anche  abilitati  al  servizio  dei  buoni  postali
fruttiferi.
  Tutti  gli  uffici  di  cui  al comma precedente possono emettere e
rimborsare  buoni dei primi sei tagli, ad eccezione delle ricevitorie
di 3ª classe e delle agenzie ad esse equiparate, le quali eseguono il
servizio limitatamente ai buoni dei primi cinque tagli.
  I  buoni  degli  ultimi due tagli sono emessi e rimborsati da tutti
gli  uffici principali; quelli da lire 50.000 anche dalle ricevitorie
principali  (ex  uffici  principali)  limitatamente,  pero', a cinque
buoni per ogni giornata.
  I commissari della Marina da guerra di cui all'articolo 208 possono
essere  autorizzati  al servizio dei buoni dei primi cinque tagli, ma
ciascun  commissario  puo' eseguire soltanto il rimborso dei buoni da
lui emessi.
  L'Amministrazione  postale puo', d'intesa col Ministero del tesoro,
sospendere l'emissione di taluno dei tagli di buoni indicati al primo
alinea, da parte di tutti gli uffici postali o di alcune categorie di
essi.
  Art. 215.  -  I  buoni  vengono  stampati  a cura del Ministero del
tesoro  (Provveditorato  generale  dello  stato)  e  sono raccolti in
fascicoli  di  venti  buoni per i tagli da lire 100, da lire 500 e da
lire  1000; di dieci buoni per i tagli da lire 5000, da lire 10.000 e
da lire 20.000; di cinque buoni per i tagli da lire 50.000 e 100.000.
  I  fascicoli  dei buoni devono essere custoditi dagli uffici con le
cautele  prescritte  per  le  carte  valori.  Il  titolare di ciascun
ufficio   ed  il  controllore,  ove  esista,  sono  responsabili  dei
fascicoli dei buoni ricevuti in dotazione Nel caso di smarrimento dei
buoni medesimi presso le ricevitorie, si osserveranno le disposizioni
di  cui  al  terzo  comma  dell'art. 294  del  Codice postale e delle
telecomunicazioni.
  La  forma  e  le  caratteristiche  dei  buoni  sono determinate con
decreto Ministeriale.
  Art. 216.  -  Ogni  buono  e' composto di tre parti: matrice, buono
propriamente detto e cedola di controllo.
  Fra  la  matrice  e  il  buono  propriamente  detto sono compresi i
tagliandi  che  indicano  l'anno  nel  quale  fa  emessa la serie cui
appartiene  il buono, e gli anni successivi fra il buono propriamente
detto e la cedola di controllo sono compresi i tagliandi che indicano
tutti i mesi dell'anno.
  Il buono propriamente detto reca il bollo a secco del Ministero del
tesoro  e le firme del direttore generale delle Poste e dei telegrafi
e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
  Su  ciascuna  delle  tre  parti  sono stampati il nome dell'ufficio
postale  di  emissione,  il  nome della provincia, o del possedimento
italiano  cui  l'ufficio  appartiene, il numero frazionario assegnato
all'ufficio  in  rapporto  al  servizio  dei  risparmi  ed  il numero
progressivo  di  emissione del buono a partire dall'uno, preceduto da
una lettera dell'alfabeto indicante la serie.
  Art. 219   (primo   alinea).   -   L'ufficio   postale,   richiesto
dell'emissione  di un buono, scrittura, firma e bolla le tre parti di
cui  si  compone  il  primo  buono  in  bianco disponibile del taglio
desiderato,  separa il buono propriamente detto dalla matrice e dalla
cedola  di controllo e lo consegna al richiedente, dopo aver indicato
sulla  matrice  il  domicilio  dell'intestatario,  o quando ne sia il
caso, quello del rappresentante.
  Art. 221.  -  Gli uffici postali, ad eccezione di quelli principali
autorizzati  ad  emettere buoni da lire 50.000 e 100.000, non possono
giornalmente  emettere  ne'  rimborsare  buoni  intestati alla stessa
persona od al medesimo ente, per un valore che in complesso ecceda le
lire  250.000.  Tale restrizione non si applica, quando le operazioni
non implicano un effettivo movimento di denaro.
  Per  le  ricevitorie  di  3ª  classe  e  per  le  agenzie  ad  esse
equiparate,  il  limite  di  cui sopra e' in ogni caso fissato a lire
10.000,  senza  tener  conto,  quando  si  tratti  di rimborsi, degli
interessi maturati.