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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1947, n. 1035

Indennità fissa per alcuni servizi delle imposte di fabbricazione ed elevazione del diritto suppletivo per analisi delle merci da eseguirsi d'urgenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-10-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato in
data 13 gennaio 1947, n. 7;
  Visto  il  decreto  Ministeriale  16  maggio 1946, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  29  maggio 1946, modificato con il
decreto  Ministeriale  27  agosto  1946,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 6 dicembre 1946;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello
per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Agli impiegati dei gruppi A, B e C delle Imposte di fabbricazione i
quali,  nell'interesse  dello  Stato,  delle  Provincie e dei Comuni,
compiano  servizi  di  istituto  (accertamenti,  visite,  ecc.) fuori
dell'ufficio,  entro  distanze  inferiori  a  quelle previste perche'
sorga  il  diritto  al  trattamento  di missione intero o ridotto, e'
corrisposta   in  aggiunta  al  rimborso  delle  spese  di  trasporto
un'indennita'  fissa,  commisurata  ad  un  quarto  della  diaria  di
missione (escluso il supplemento di pernottazione) prevista dall'art.
1  del  decreto  legislativo  13 gennaio 1947, n. 7, purche' il tempo
impiegato  nell'espletamento del servizio non sia inferiore a quattro
ore.
  Qualora  i  servizi previsti nel precedente comma siano compiuti di
notte  od  abbiano richiesto almeno due ore, comprese nel periodo fra
l'ora  una  e  le  ore  cinque,  e'  inoltre dovuto il supplemento di
pernottazione in misura ridotta ad un quarto.
  Le  disposizioni  dei  comma precedenti sono applicabili anche agli
impiegati  di  altra  specializzazione e ai militari della guardia di
finanza, addetti ai servizi delle imposte di fabbricazione.