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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 985

Aumento delle tasse per la pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale delle società per azioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1981)
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Testo in vigore dal:  4-10-1947 al: 6-11-1971
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1



Il regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728, è così modificato:
"A rimborso delle spese occorrenti per la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni, ciascuna società deve pagare un diritto fisso commisurato a seconda della diversa natura degli atti da pubblicare e l'ammontare del capitale come segue:

Per l'inserzione dell'atto costitutivo e dello statuto il diritto fisso da pagare dalle società con capitale sottoscritto non superiore a L. 1.000.000 è di L. 2400 e con capitale da L. 1.000.000 a L. 100.000.000, L. 4000;con capitale oltre 100.000.000, L. 6000.
Per l'inserzione di ogni altro atto compresi i bilanci finali di liquidazione ed esclusi i bilanci annuali, il diritto fisso per le società aventi un capitale versato non superiore a L. 250.000 è di L. 960; con capitale da L. 250.000 a L. 1.000.000: L. 1200; con capitale da L. 1.000.00 a L. 100.000.000: L. 2000; con capitale oltre 100.000.000: L. 3000.
Per l'inserzione del bilancio annuale, le società qualunque sia il loro capitale, devono pagare L. 640.
Per le società di assicurazione però tale diritto è di L. 960.
Le associazioni di assicurazione mutua per la inserzione dell'atto costitutivo e statuto o di ogni altro atto escluso il bilancio annuale devono pagare rispettivamente L. 1.600 e L. 960; per la inserzione del bilancio annuale devono pagare L. 640 quando la somma dei premi di assicurazione da riscuotere non supera lire 5000; devono invece pagare L. 960, quando la somma dei premi annuali da riscuotere supera la detta somma.
Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito debbono pagare L. 80 per l'inserzione di ciascuna situazione mensile dei loro conti.
Il pagamento di tali diritti deve essere provato mediante quietanza dell'Ufficio tasse in surrogazione o ricevuta di versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro, ricevuta che deve contenere la specifica dichiarazione del motivo per cui è stato effettuato il versamento. La pubblicazione degli atti non potrà ordinarsi se agli atti stessi non sarà unita la detta quietanza o ricevuta".
Restando ferme le disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'art. 1 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728.