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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 985

Aumento delle tasse per la pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale delle società per azioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1981)
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Testo in vigore dal: 1-1-1981
aggiornamenti all'articolo
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728; 
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  l'industria  e  il  commercio,  di
concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  I diritti fissi che ogni  societa'  e'  tenuta  a  versare  per  la
pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle societa'  per
azioni e delle societa' a  responsabilita'  limitata  sono  stabiliti
nella tabella allegata alla presente legge. ((2)) 
  Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione
soggette alla disciplina del testo unico delle  leggi  sull'esercizio
delle assicurazioni private, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.  Tuttavia  ai  fini  della
pubblicazione dei bilanci annuali di esercizio, la misura del diritto
fisso e' quella indicata alla lettera d) della citata tabella. 
  Ai fini della pubblicazione degli atti, il pagamento  dei  suddetti
diritti deve  essere  provato  mediante  quietanza  dell'ufficio  del
registro  o  ricevuta  di  versamento  sul  conto  corrente   postale
intestato all'ufficio del registro, quietanza o ricevuta che  debbono
contenere la specifica dichiarazione del  motivo  per  cui  e'  stato
eseguito il versamento. 
  Il penultimo comma  dell'articolo  1  del  regio  decreto-legge  19
novembre 1921, n. 1728, e' abrogato. Nulla  e'  innovato  per  quanto
riguarda  le  disposizioni  di  cui  al  terzultimo  comma  di  detto
articolo. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 22 dicembre 1981,  n.  786,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51, nel modificare l'art. 1 della L. 19
luglio 1971, n.555 ha disposto  (con  l'art.  35,  comma  1)  che  "I
diritti fissi per atto da pubblicare nel Bollettino  ufficiale  delle
societa' per azioni e a responsabilita' Limitata, di cui all'art.  1,
comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, sono stabiliti nelle
misure appresso indicate: a) atti di societa' non quotate  in  borsa,
L. 20.000; b) atti di societa' con azioni quotate in borsa, lire 
150.000."