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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 febbraio 1947, n. 459

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore orientale di Napoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-7-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Veduto  lo  statuto  dell'Istituto  superiore  orientale di Napoli,
approvato  con regio decreto 29 aprile 1937, n. 792, e modificato con
i  regi  decreti  30 marzo  1939, n. 1001, 26 ottobre 1940, n. 1922 e
24 ottobre 1941, n. 1616;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1552;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
  Veduto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Vedute le proposte relative allo statuto dell'Ateneo anzidetto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione;

                              Decreta:

                           Articolo unico.

  Lo statuto dell'Istituto superiore orientale di Napoli, approvato e
modificato  con  i  regi decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente
modificato:

  All'art. 47.  - La dizione "ma non oltre l'anno accademico 1944-45"
e' sostituita dalla dizione "ma non oltre l'anno accademico 1946-47".
  Viene inoltre aggiunta la seguente dizione:

  Il  predetto  termine  e'  prorogato  non  oltre  l'anno accademico
1947-48 per gli studenti reduci ed assimilati".
  All'art. 48.  - La dizione "ma non oltre l'anno accademico 1944-45"
e'   sostituita  dalla  dizione:  "ma  non  oltre  l'anno  accademico
1946-47".
  Viene inoltre aggiunta la seguente dizione: "il predetto termine e'
prorogato non oltre l'anno accademico 1947-48 per gli studenti reduci
ed assimilati".
  All'art. 49.  -  La  dizione  di  cui  al  2°  comma: "entro l'anno
accademico  1944-45"  e' sostituita dalla dizione "entro tutto l'anno
accademico  1946-47  salvo  che  non  trattisi  di studenti reduci od
assimilati  nel qual caso il termine predetto viene prorogato a tutto
l'anno accademico 1947-48".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1947

                              DE NICOLA

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato alla Corte dei Conti, addi' 10 giugno 1947
  Atti del Governo, registro n. 9, foglio n: 26. - FRASCA