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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 marzo 1947, n. 396

Attribuzioni del Ministero della marina mercantile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-6-1947
al: 14-7-1998
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1946,
n. 26, che istituisce il Ministero della marina mercantile;
  Visto  il regio decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, che dispone
il  temporaneo  passaggio  dei  servizi della marina mercantile e del
relativo Sottosegretariato alle dipendenze del Ministero della marina
militare, prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile
1946, n. 250;
  Vista, la legge 8 luglio 1926, n. 1180, e successive modificazioni,
sull'ordinamento della marina militare;
  Visto  il  regio  decreto-legge  11 novembre 1938, numero 1902, che
istituisce il Comando generale delle capitanerie di porto;
  Visto  l'art.  5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che
pone  la  Lega-  navale  italiana alle dipendenze del Ministero della
marina;
  Visto  il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, recante
modificazioni  al  regio  decreto-legge  23  giugno  1927,  n.  1429,
concernente   l'istituzione   dell'ente   "Vasca   nazionale  per  le
esperienze di architettura navale";
  Visto  il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, recante
modificazioni  alla  legge  10  luglio  1940,  n.  1210,  concernente
l'istituzione della Scuola marinara Caracciolo;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto  con i Ministri per la
grazia  e  giustizia, per le finanze ed il tesoro, per la difesa, per
l'agricoltura  e  le  foreste,  per  i  trasporti  e  per  la  marina
mercantile;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Sono devoluti al Ministero della marina mercantile:
    1)   le   attribuzioni   gia',   spettanti   al  Ministero  delle
comunicazioni,  per  quanto  concerne  la  marina  mercantile  ed  il
personale  marittimo, e temporaneamente trasferite al Ministero della
marina  militare  in virtu' del regio decreto-legge 10 novembre 1943,
n.  4/B,  e  del  decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945,
numero  250, ferme restando le attribuzioni, che in materia di marina
mercantile  e  personale  marittimo  le  altre  vigenti  disposizioni
assegnano alla marina militare;
    2)  le  attribuzioni  spettanti  al  Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste  in  materia  di  pesca,  esclusa  quella  nelle acque
interne,  ancorche'  pertinenti  al  demanio  marittimo ed esclusi le
ricerche  e  gli  studi  idrobiologici  e la vigilanza sugli istituti
idrobiologici e talassografici.