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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 211

Disciplina della vendita delle carni bovino, bufaline, suine, ovine ed equine.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-5-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
5 ottobre 1946, n. 193;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge luogotenenziale 26 giugno 1944,
n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
le  finanze  e  il  tesoro,  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  per
l'industria e il commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  La  vendita,  o  comunque  la  immissione  al  consumo, delle carni
fresche  e  congelate  bovino,  suino,  bufaline, ovino ed equine, e'
consentita  soltanto nei giorni di sabato, domenica e lunedi' di ogni
settimana,  nei giorni di festivita' ufficialmente riconosciuta e nel
giorno immediatamente precedente alla festivita' medesima.
  Le  frattaglie  possono  essere  vendute,  o  comunque  immesse  al
consumo, oltre che nei giorni indicati nel precedente comma, anche in
un  quarto  giorno  della  settimana da determinarsi dai prefetti, in
relazione ai giorni stabiliti per la mattazione.