stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 210

Disciplina della vendita dei prodotti dolciari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 3-5-1947
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
5 ottobre 1946, n. 193;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
le  finanze  e  il  tesoro,  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  per
l'industria e il commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  La  vendita, o comunque la immissione al consumo, la confezione per
conto  terzi  e  la somministrazione dei prodotti dolciari diversi da
quelli specificati al successivo art. 2, sono vietate, tranne che nei
giorni  di  sabato  e  domenica  di  ogni  settimana,  nei  giorni di
festivita'  ufficialmente  riconosciuta  e  nel giorno immediatamente
precedente alla festivita' medesima.
  Nella   preparazione   dei   prodotti   dolciari   e'   inibita  la
utilizzazione di panna e di crema.