stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 8

Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 11-2-1947
al: 25-3-1968
aggiornamenti all'articolo
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 296,
  convertito nella legge 14 aprile 1936, n. 929, concernente
l'ordinamento dell'istituto nazionale per il commercio estero;
  Visto  il decreto del Capo del Governo 10 settembre 1936, col quale
sono  state approvate le norme statutarie dell'Istituto nazionale per
il  commercio  estero,  il  regolamento interno ed il regolamento del
personale.
  Visto  l'art. 5 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12,
che pone l'istituto nazionale per il commercio estero alle dipendenze
del Ministero del commercio con l'estero;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 10 agosto 1944, n.
180,  concernente  il  riordinamento  dell'istituto  nazionale per il
commercio estero;
  Visto  l'art.  1,  n.  3,  della  legge  31  gennaio  1926, n. 100,
modificata  dalla  legge  4  settembre  1940, n. 1547, concernente la
facolta' dal potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  commercio con l'estero, di
concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il
tesoro e per l'industria ed il commercio;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'Istituto  nazionale  per  il  commercio  estero  ha il compito di
promuovere  e  sviluppare  gli  scambi commerciali tra l'Italia e gli
altri  Paesi,  con particolare riguardo all'esportazione dei prodotti
italiani.
  A  tale  fine  provvede  allo studio sistematico dei problemi e dei
mercati  interessanti l'esportazione e la importazione ed il transito
delle   merci  estere  attraverso  l'Italia.  Previe  intese  con  le
Amministrazioni   interessate,  svolge  opera  di  propaganda  per  i
prodotti  italiani  all'estero, disciplina la partecipazione italiana
alle  mostre,  fiere ed esposizioni estere, e favorisce le iniziative
intese  a  meglio  organizzare  il  commercio  di  importazione  e di
esportazione  anche  nei  riguardi  del  credito, del servizi e delle
tariffe di trasporto.
  L'Istituto  assolve  inoltre  tutti  quegli  altri  compiti  che il
Ministero  del  commercio  con  l'estero  puo' ad esso attribuire nel
campo  dei  traffici  con  l'estero,  e  prende  qualsiasi iniziativa
diretta al raggiungimento degli scopi per cui e' costituito.