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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 676

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 6-3-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, istitutivo
del  Fondo  di  previdenza  a favore del personale addetto ai servizi
delle  imposte  di  fabbricazione,  convertito nella legge 19 gennaio
1939, n. 260;
  Visto  il  regolamento  per  l'amministrazione  e la erogazione del
Fondo   di   previdenza   anzidetto,   approvato  col  regio  decreto
28 novembre 1940, n. 1768;
  Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37, relativa alla iscrizione del
personale  dei  laboratori  chimici  delle  dogane  e  delle  imposte
indirette al Fondo predetto;
  Visto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
  Ritenuta  la necessita' di modificare le disposizioni contenute nel
detto  regolamento,  riguardanti  la composizione ed il funzionamento
del Consiglio di amministrazione del Fondo;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le finanze, di concerto con il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:

                           Articolo unico.

  Gli  articoli  6, 7 e 18 del regolamento per l'amministrazione e la
erogazione  del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai
servizi  delle  imposte di fabbricazione, approvato col regio decreto
28 novembre 1940, n. 1768, sono sostituiti dai seguenti:
    Art. 6.  - Il Fondo di previdenza e' amministrato da un Consiglio
nominato  con  decreto  del  Ministro per le finanze ed e' costituito
come segue:
      presidente:  il direttore generale delle Dogane e delle imposte
indirette;
      membri:
        un   funzionario  amministrativo  di  grado  5°  o  6°  della
Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;
        il  funzionario  amministrativo di grado non inferiore al 6°,
preposto alla Divisione del personale, a cui si riferisce il Fondo ed
in mancanza il funzionario che lo sostituisce;
        cinque  rappresentanti del personale dei ruoli provinciali da
scegliersi tutti fra quelli residenti in Roma e precisamente:
          a) un  funzionario del gruppo A ingegnere per le Imposte di
fabbricazione;
          b) un funzionario del gruppo A dei Laboratori chimici delle
dogane;
          c) un  funzionario del gruppo B specializzazione Imposte di
fabbricazione;
          d) un  funzionario del gruppo C specializzazione Imposte di
fabbricazione;
          e) un  rappresentante da scegliere o nella categoria operai
permanenti  di  cui  all'art. 1  del presente regolamento o in quella
degli uscieri degli uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione;
        segretario:  un  funzionario  amministrativo  della Direzione
generale  delle  dogane  e  delle  imposte  indirette  di  grado  non
superiore al 7° e non inferiore al 9° che interverra' alle sedute del
Consiglio senza voto deliberativo.
    Il  segretario potra' essere coadiuvato, secondo le direttive del
Consiglio,  da  apposito  personale  cui  a  fine  di  ogni esercizio
finanziario,  in  relazione  alle  prestazioni  date,  potra'  essere
liquidato  un  compenso  nella  misura  che  sara' determinata, dallo
stesso Consiglio.
    All'ufficio  di  segreteria  sara'  aggregato  un  funzionario di
gruppo  B  o C del ruolo provinciale delle imposte di fabbricazione e
di  grado  7°  o  8°  con  attribuzioni  contabili, che potra' essere
chiamato  ad  intervenire  alle  sedute  del  Consiglio,  senza  voto
deliberativo, nelle questioni riguardanti la contabilita' del Fondo.
    In  caso  di  assenza  o  di  impedimento  del  presidente le sue
funzioni  saranno esercitate dal piu' elevato o piu' anziano in grado
tra i funzionari dell'Amministrazione centrale, membri del Consiglio.
    Le cariche sono gratuite, tranne quella del segretario che verra'
retribuito con somme da determinarsi dal Consiglio di amministrazione
del  Fondo  a  fine  di  ogni esercizio finanziario in relazione alla
entita' del lavoro compiuto.
    I cinque rappresentanti del personale di cui alle lettere da a) a
e),  membri  del  Consiglio  di  amministrazione del Fondo, durano in
carica tre anni e possono essere confermati.
    Art. 7.  -  Per  la  validita'  delle deliberazioni del Consiglio
occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, tra i quali
il presidente o chi ne fa le veci e tre almeno dei rappresentanti del
personale provinciale.
    Le  deliberazioni  sono  prese a maggioranza assoluta di voti nel
caso di parita' prevale il voto del presidente.
    Qualora  qualche componente del Consiglio di amministrazione, per
due  sedute  consecutive,  non intervenga per motivi non giustificati
alle  riunioni del consiglio stesso, incorrera' nella decadenza dalla
carica sara' proposto dal Ministro per la sostituzione.
    Art. 18.  -  Le domande di sovvenzione debbono essere indirizzate
al  presidente  del Consiglio di amministrazione del Fondo, e - salvo
le  eccezioni  di  cui  all'ultimo  comma  del  presente  articolo  -
trasmesse   per   il   tramite   dei   capi   degli   Uffici  tecnici
circoscrizionali  e  dei  Laboratori chimici, i quali le correderanno
con  i documenti, che dovranno essere esibiti dai richiedenti, con le
necessarie  informazioni  sulla attendibilita' della richiesta con un
proprio  motivato  parere.  In  caso  di  assenza  dei titolari degli
uffici,  i  funzionari  che li sostituiscono il servizio attenderanno
senza indugio agli adempimenti di cui al precedente comma.
    Le  domande di sovvenzione presentate dai funzionari dei gradi 5°
e  6°  saranno  trasmesse  dagli interessati con i relativi documenti
direttamente  al  presidente del Consiglio di amministrazione; quelle
presentate  dai  funzionari, operai od uscieri assegnati o distaccati
presso altri uffici saranno trasmesse - osservate le modalita' di cui
al primo comma del presente articolo - al precedente del Consiglio di
amministrazione per il tramite dei capi degli uffici presso i quali i
richiedenti prestano servizio.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1946

                              DE NICOLA

                                           DE GASPERI - SCOCCIMARRO -
                                                            D'ARAGONA

  Visto, il Guardasigilli: GULLO
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1947
    Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 44. - FRASCA