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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 579

Approvazione dei rendiconti per quote integrative e premi sui prodotti ammassati nelle decorse campagne agricole, nonchè assunzione a carico dello Stato degli interessi sulle somme anticipate dagli Istituti finanziatori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-7-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata. 
  Viste le leggi 21 ottobre 1940, n. 1568, 24 agosto 1941, n. 991, 24
luglio 1942, n. 978, 9 ottobre 1942, n. 1289 e 29 marzo 1943, n. 284,
concernenti l'assunzione a carico dello Stato dell'onere delle  quote
integrative di prezzo e dei premi da corrispondere ai conferenti,  in
aggiunta ai prezzi base, per i  cereali  e  le  fave  conferiti  agli
ammassi e destinati al consumo interno; 
  Vista la legge 29 maggio 1941, n. 616, ed i Regi  decreti-legge  21
ottobre 1941, n. 1258  e  24  dicembre  1942,  n.  1764,  concernenti
l'assunzione a carico dello Stato dell'onere della quota  integrativa
di prezzo, da corrispondere ai conferenti in aggiunta al prezzo base,
per l'olio di produzione nazionale, da destinarsi al consumo interno,
conferito all'ammasso; 
  Visti i decreti Ministeriali in data 1°  gennaio  1941,  29  agosto
1941, 25 settembre 1941, 26  novembre  1941,  15  dicembre  1942,  19
dicembre 1942, 31 marzo 1943 e 21 giugno 1943,  con  i  quali  furono
dettate le norme per  l'applicazione  dei  provvedimenti  legislativi
predetti; 
  Ritenuto che, in dipendenza e per  effetto  degli  eventi  bellici,
l'esercizio del controllo sulle anticipazioni  dei  fondi  occorrenti
per il pagamento  delle  suddette  quote  integrative  e  dei  premi,
demandato  agli  organi  centrali,  non  puo'  effuettarsi   con   le
necessarie garanzie di regolarita' ed efficacia; 
  Considerato che, allo scopo di ridurre l'onere del  bilancio  dello
Stato  derivante  dagli  interessi   maturati   e   maturandi   sulle
anticipazioni allo scoperto effettuate dagli Istituti di credito  per
il servizio dei pagamenti di cui trattasi,  si  rende  indispensabile
corrispondere adeguati acconti ed affrettare il lavoro  di  revisione
ed approvazione dei relativi rendiconti; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1°  febbraio
1945, n. 58; 
  Sentito il parere della Consulta nazionale e della Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;  di
concerto con quello per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ferma restando la competenza  della  Corte  dei  conti  per  quanto
riguarda i rendiconti  finali  delle  anticipazioni  disposte  e  dei
pagamenti effettuati per quote integrative di prezzo e  premi  dovuti
ai conferenti agli ammassi  dei  cereali,  delle  fave  e  dell'olio,
l'esame  dei  rendiconti  stessi  e'  demandato,   in   deroga   alle
disposizioni vigenti,  alle  Intendenze  di  finanza  competenti  per
territorio che vi provvedono per conto del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste.