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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 528

Abolizione, della riduzione del 12% sulle competenze spettanti ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-7-1946 al: 15-12-2009
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Art. 1

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

La riduzione del 12% di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, sulle medaglie di presenza stabilite con l'art. 138 quarto comma del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per i giudici dei Tribunali regionali delle acque pubbliche e sulle indennità annue stabilite dall'art. 139, settimo comma, dello stesso decreto, per i presidenti e per i giudici del Tribunale superiore delle acque pubbliche e sul relativo aumento del 70%, è soppressa con effetto dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 288. - FRASCA