stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 336

Integrazione del decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, concernente l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-6-1946 al: 5-7-1946
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;
Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, che reca le tabelle del personale con contratto a termine e le successive modificazioni di cui al R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 999, e alla legge 18 aprile 1940, n. 288;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 321 del 2 giugno 1945, concernente il collocamento in ruolo del personale ausiliario delle poste e dei telegrafi Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di intesa con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Le disposizioni dei sottoindicati articoli del decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, sono modificate o integrate, come segue:
Art. 1. - Si aggiunge il seguente comma:
"Sono tuttavia mantenuti temporaneamente in servizio, come tali, gli ausiliari che, in applicazione del seguente art. 3, non conseguano la nomina in ruolo".
Art. 2. - È sostituito dal seguente:
Gli impiegati ausiliari fanno passaggio - secondo le mansioni esercitate - nel ruolo del personale esecutivo o nei quadri del ruolo del personale tecnico speciale di 2° categoria e sono inquadrati nei gradi 11°, 12° o 13°, rispettivamente se contino venti, otto o meno di otto anni di servizio effettivo in tale qualità, con lo stipendio nei gradi 11° e 12°, corrispondente agli anni di servizio eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di 20 e dei 8 anni, e nel grado 13° con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.
Gli agenti ausiliari fanno passaggio nel ruolo comune del personale di 3° categoria e sono inquadrati nei gradi di messaggere di 2° classe, di 1° commesso o di commesso, rispettivamente se contino venti, otto o meno di otto anni di servizio effettivo in tale qualità, con lo stipendio nei gradi di messaggere o di 1° commesso, corrispondente agli anni di servizio eccedenti i suddetti limiti di 20 e di anni, e nel grado di commesso con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.
La frazione di tempo eccedente il periodo intero corrispondente allo stipendio attribuito alla data del collocamento nei gradi predetti sarà computata agli eletti del successivo aumento periodico.
Ai cennati impiegati ed agenti subalterni l'eventuale eccedenza degli emolumenti in godimento all'atto del collocamento negli anzidetti ruoli, rispetto agli emolumenti attribuiti in dipendenza del collocamento stesso, e conservata a titolo di assegno personale da riassorbire i successivi aumenti di stipendio.
Ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima di 8 e 20 anni non si computano gli abbreviamenti previsti dalle vigenti disposizioni quali sono valutati nel grado e alla data del collocamento in ruolo ed hanno detto, eventualmente, in tutto o in parte nei gradi superiori, quando non abbiano dato luogo precedentemente ad alcun effettivo aumento di trattamento economico.
I vincitori di concorso per posti di ausiliario non ancora nominati perché chiamati alle armi, prigionieri o internati, e coloro che saranno dichiarati vincitori dopo aver superato la prova orale di concorsi già espletati o non sostenuta per gli stessi motivi, sono assunti in servizio a titolo di prova% per un periodo di tempo non inferiore a mesi 6 e nominati in ruolo dopo ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.
Per la determinazione dello stipendio si computa quale effettivo servizio il periodo di tempo decorrente dalla data in cui avrebbero conseguito la nomina ad ausiliario agli effetti giuridici, e tale stipendio è loro attribuito anche durante il periodo di prova.
Art. 3. - Il 2° comma è modificato come segue:
"Contro la esclusione prevista dai punti 2) e 3) gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di amministrazione il quale, esaminati i precedenti dei ricorrenti e la loro attività politica, avrà facoltà di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei benefici stabiliti dal presente decreto.