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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 287

Norme per la sistemazione dei sorteggi effettuati dopo l'8 settembre 1943, per l'ammortamento dei prestiti redimibili e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 16-5-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Veduti i provvedimenti di emissione  dei  debiti  redimibili  dello
Stato, compresi i buoni del Tesoro poliennali, attualmente vigenti, e
le relative norme di attuazione; 
  Veduto  il  decreto  Luogotenenziale  30  novembre  1945,  n.  808,
concernente la costituzione della Commissione, cui sono  affidate  le
operazioni di sorteggio per l'ammortamento dei  prestiti  redimibili,
amministrati dalla Direzione generale  del  debito  pubblico,  e  per
l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali; 
  Ritenuta l'opportunita' di dettare norme, sia  nei  riguardi  delle
estrazioni eseguite o  pubblicate  dal  governo  illegale,  dopo  l'8
settembre 1943, per l'ammortamento dei prestiti redimibili e  per  il
conferimento  dei  premi  ai   buoni   del   Tesoro   poliennali   in
circolazione, sia per quanto concerne il rimborso  dei  titoli  e  il
pagamento dei premi sorteggiati; 
  Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945,  n.
58; 
  Udito il parere della Consulta Nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I numeri dei titoli sorteggiati o  pubblicati  dopo  l'8  settembre
1943, dal governo della sedicente repubblica  sociale  italiana,  per
l'ammortamento dei prestiti redimibili, amministrati dalla  Direzione
generale del debito pubblico, e per l'assegnazione dei premi ai buoni
del  Tesoro  poliennali  in  circolazione,  verranno  pubblicati   in
appositi supplementi straordinari della Gazzetta Ufficiale del Regno. 
  Il capitale, rappresentato dai titoli estratti per  l'ammortamento,
sara' rimborsabile a partire  dal  giorno  successivo  alla  scadenza
della rata di  interessi  in  corso  alla  data  della  pubblicazione
anzidetta.  Dal  giorno  medesimo  cessera'  di  avere   effetto   la
disposizione  dell'art.  5,  primo  comma,  del  decreto  legislativo
Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 173. 
  I premi  assegnati  ai  buoni  del  Tesoro  saranno  esigibili  dal
quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione  eseguita
a norma del primo comma.