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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 214

Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ad applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-5-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell' autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visti gli articoli 27 e 28 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646;
  Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592;
  Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Agli  Istituti esercenti il credito fondiario giusta il testo unico
16 luglio  1905,  n. 646, e successive disposizioni, e' data facolta'
di  applicare  e riscuotere tanto per i nuovi mutui quanto per quelli
in  corso, sulle semestralita' in scadenza col 1° gennaio 1946 e sino
a  due  anni  solari  successivi  a quello in cui sara' dichiarata la
cessazione dello stato di guerra, un diritto di contingenza.
  La  misura  di  tale diritto di contingenza non potra', aggiunta al
diritto  di  commissione  di  cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1926,
n. 83,  superare l'importo di L. 1,50 per ogni cento lire di capitale
mutuato  e  verra' regolata, per analogia, dagli articoli 27 e 28 del
testo unico suddetto.