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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1946, n. 89

Aumento delle indennità ai testimoni in materia civile e penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-3-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701, con i quali furono approvate le tariffe giudiziarie in materia civile e penale;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1030, n. 1491;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Ai testimoni chiamati a deporre in materia penale e civile innanzi alle autorità giudiziarie, in luogo delle indennità di viaggio previste dalle vigenti disposizioni, sono rimborsate le spese di trasporto con i mezzi disponibili e più economici.