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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 322

Agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia. (045U0322)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1960)
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Testo in vigore dal: 1-7-1945
al: 20-9-1950
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista  la  legge  30  dicembre  1923,   n.   3269,   e   successive
modificazioni; 
 
  Vista  la  legge  30  dicembre  1923,   n.   3272,   e   successive
modificazioni; 
 
  Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per le  finanze
e per i lavori pubblici; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alle case di abitazione, anche se  rurali  o  coloniche,  od  altri
edifici pubblici e  privati,  distrutti  o  danneggiati,  per  eventi
bellici che saranno ricostruiti o riparati entro  cinque  anni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto  sono  applicabili  le
agevolazioni tributarie di cui agli articoli seguenti. 
 
  Per le case e gli  edifici  contemplati  dal  precedente  comma  la
classifica di distrutti o danneggiati da eventi bellici, agli effetti
del presente decreto, deve risultare da attestazione, in carta libera
del sindaco del comune in cui si trova il fabbricato oppure dei  capi
degli Uffici  del  genio  civile  o  degli  Uffici  tecnici  erariali
competenti per territorio.