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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 320

Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale. (045U0320)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2005)
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vigente al 17/05/2024
Testo in vigore dal: 28-6-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311; 
  Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 
  Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518; 
  Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76; 
  Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2  novembre  1944,  n.
386; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1  febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato,  e  del  Ministro  per  il  tesoro,  di
concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al  personale  delle  Amministrazioni  dello   Stato,   anche   con
ordinamento autonomo, che sia inviato in missione  con  pernottazione
fuori dell'ordinaria residenza oppure  sia  trasferito  da  una  sede
permanente di servizio ad altra sede permanente di servizio, in luogo
delle indennita' previste dalle vigenti disposizioni, sono rimborsate
le spese di trasporto con i mezzi disponibili e  piu'  economici,  le
spese per il vitto e l'alloggio e le spese accessorie  effettivamente
sostenute per l'espletamento  della  missione  o  per  effettuare  il
trasferimento. 
 
  Le spese per il vitto e l'alloggio possono anche essere rimborsate,
anziche' a pie' di lista, mediante un compenso globale -  di  cui  e'
ammessa l'opzione anche per singole giornate  -  in  ragione  di  tre
volte l'importo della diaria di missione spettante per ogni giornata,
sia per il dipendente sia per ogni persona di famiglia, da ridursi  a
due volte l'importo della diaria  per  le  persone  di  famiglia  che
eccedono il numero di quattro. 
 
  Limitatamente  alle  missioni  che  si  svolgono  in   comuni   con
popolazione non interiore a 500 mila abitanti, il compenso globale di
cui al precedente comma e' elevato a quattro  volte  l'importo  della
diaria di missione. 
 
  Il compenso  globale  relativo  alle  frazioni  di  giorno  per  le
missioni di durata superiore ad una giornata, nonche' quello  per  le
missioni di durata inferiore, con pernottazione, saranno regolati coi
decreti di cui al successivo art. 10.