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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 310

Esercizio dei poteri e delle attribuzioni in materia di giustizia militare sinora devoluti al Capo di Stato Maggiore generale. (045U0310)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-6-1945
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visti gli articoli 17, 245 e 270  del  Codice  penale  militare  di
guerra; 
  Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R.  decreto
9 settembre 1941, n. 1022; 
  Visto il bando 1° agosto 1943; 
  Visto il bando n. 212 del 25 agosto 1943; 
  Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18  gennaio  1945,  n.
31; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
65; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8  febbraio  1945,  n.
106; 
  vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i  Ministri
per la grazia e giustizia,  per  il  tesoro,  per  la  marina  e  per
l'aeronautica; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I provvedimenti relativi all'istituzione, alla  soppressione,  alla
sede ed alla circoscrizione dei Tribunali militari di guerra ordinari
e  delle  loro  sezioni  distaccate   sono   adottati   con   decreto
Luogotenenziale su proposta del Ministro per la guerra,  di  concerto
con i Ministri per la marina e per l'aeronautica.