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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 238

Provvedimenti sull'istruzione superiore. (045U0238)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/1948)
Testo in vigore dal: 27-5-1945
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; 
  Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col  R.
decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25; 
  Veduti i decreti  legislativi  Luogotenenziali  7  settembre  1944,
numeri 255, 264 e 272; e 19 ottobre 1944, numero 301; 
  Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per  le  finanze  e
per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'anno accademico e l'anno finanziario nelle  Universita'  e  negli
Istituti d'istruzione superiore cominciano il 1° novembre e terminano
il 31 ottobre dell'anno succensivo. 
 
  Tutti  gli  atti  che,  in  relazione  a  scadenze  precedentemente
fissate, siano da compiere con  la  data  del  29  ottobre,  avranno,
invece, quella  del  1°  novembre;  e  cio'  a  cominciare  dall'anno
accademico e finanziario 1944-45