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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 255

Reintegrazione in servizio di professori universitari. (044U0255)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/11/1944
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Testo in vigore dal:  8-11-1944

Art. 1

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superione approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

I professori universitari di ruolo che cessarono comunque dal servizio per non aver voluto prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista, saranno senz'altro reintegrati nella cattedra che occupavano al momento della cessazione dal servizio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli1 e seguenti del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, num. 9.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - DE RUGGIERO - SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1944

Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 259. - MAGNASCO