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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 130

Modificazioni degli articoli 3 e 7 del Regio decreto legge 25 aprile 1925, n. 520, concernenti la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (045U0130)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-4-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Riconosciuta l'opportunità di apportare modificazioni nella composizione e nella competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



L'art. 3 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato dall'art. 1 del R. decreto 24 luglio 1942, n. 1048, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, o eccezionalmente, per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato, ed è così composto:

a) dal direttore generare dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
b) da due funzionari scelti fra il personale appartenente ai servizi postali ed elettrici;
c) da due funzionari del Ministero del tesoro;
d) da un rappresentante della Regia avvocatura dello Stato di grado non inferiore a vice avvocato dello Stato;
e) da due rappresentanti del personale postelegrafonico scelti dal Ministro su terne indicate dalle rappresentanze di categoria;
f) dal presidente della Commissione centrale delle ricevitorie;
g) dal presidente dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.
I consiglieri di cui alle lettere b) c) d) e) durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

I consiglieri appartenenti al personale dei servizi postali e telegrafici continuano nel loro ufficio.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato un segretario, da nominare con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, scelto fra i funzionari del Ministero stesso».