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REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 6

Organico e trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei C.C.R.R. (044U0006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1944
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  26  luglio  1929,  n.  1430,  recante
modificazioni   all'ordinamento   e   all'organico   dell'Arma    dei
carabinieri reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929,
n. 2294, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 25 luglio 1941, n. 911, concernente il  reclutamento
di carabinieri aggiunti; 
  Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
  Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B; 
  Ritenuto lo stato di necessita' per causa di guerra; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra  d'intesa
con i Sottosegretari di Stato per l'interno e per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Per far fronte alle esigenze di istituto e di ordine  pubblico  nei
territori  liberati,  e'  autorizzato  un   primo   reclutamento   di
sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei  carabinieri  reali,
nella seguente misura: 
  600 vicebrigadieri in servizio effettivo; 
  8000 carabinieri, di cui 3500 carabinieri in servizio  effettivo  e
4500 carabinieri ausiliari. 
 
  Parte del contingente reclutato sara' impiegato per la costituzione
di nuclei mobili motorizzati nei capoluoghi delle provincie liberate.