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LEGGE 8 marzo 1943, n. 153

Costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie. (043U0153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-4-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per i lavori di formazione e di  conservazione  del  nuovo  catasto
terreni e del nuovo catasto edilizio  urbano,  l'Amministrazione  del
catasto  e  dei  servizi  tecnici  erariali   e'   coadiuvata   dalle
Commissioni   censuarie   comunali,   dalle   Commissioni   censuarie
provinciali e dalla Commissione censuaria centrale. 
 
  Le Commissioni censuarie  comunali  hanno  sede  nel  capoluogo  di
ciascun Comune, le Commissioni censuarie provinciali hanno  sede  nel
capoluogo di ciascuna Provincia e la Commissione  censuaria  centrale
ha sede in Roma.