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REGIO DECRETO 30 novembre 1942, n. 1502

Modificazioni all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (042U1502)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 31-12-1942
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 72 della  legge  27  dicembre  1941-XX,  numero  1570,
contenente nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi; 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per tutta la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei  mesi
dopo la cessazione di esso, gli  articoli  9  e  51  della  legge  27
dicembre 1941-XX, n. 1570, sono applicati con le seguenti modifiche: 
 
  Art. 9 - secondo comma. - Sono soppresse le parole « e che  abbiano
esercitata la relativa professione per un periodo non inferiore ad un
anno ». 
 
  Art. 9 - sesto comma. - Le parole « I vincitori del  concorso  sono
nominati allievi ufficiali  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «I
vincitori del concorso sono nominati ufficiali di 5ª classe in  prova
e fruiscono durante tale periodo del trattamento  economico  previsto
per il personale in prova  di  gruppo  A  oltre  alla  indennita'  di
servizio speciale di cui all'ultimo  comma  del  successivo  articolo
10». 
 
  Art. 9 - ultimo comma. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Il periodo di frequenza nella Scuola vale  a  tutti  gli  effetti
quale servizio di prova. Durante tale periodo  gli  ufficiali  di  5ª
classe in prova sono gerarchicamente equiparati agli ufficiali di  6ª
classe ». 
 
  Art. 51. - « Gli ufficiali avventizi  dei  vigili  del  fuoco  sono
ammessi al concorso di cui alla lettera B) anche se non dimostrano di
avere esercitata la professione di ingegnere per almeno un anno.  Nei
loro  riguardi  resta  conseguentemente  annullato  l'obbligo   della
presentazione del certificato di cui all'art. 4, n. 11, del bando  di
concorso approvato con  decreto  del  DUCE  del  Fascismo,  Capo  del
Governo, Ministro per l'interno, in data 10 giugno 1942-XX ».