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REGIO DECRETO 5 settembre 1942, n. 1236

Modificazioni allo statuto della Regia università di Genova. (042U1236)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 17-11-1942
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Genova, approvato  con
il R. decreto 7 ottobre 1926-IV, n. 2054, e  modificato  con  i  Regi
decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2846; 25 ottobre 1928-VI, n.  3510;  31
ottobre 1929, n. 2396;  30  ottobre  1930-IX,  n.  1859;  1°  ottobre
1931-IX, n. 1371; 27 ottobre 1932-X, n. 2086;  6  dicembre  1934,  n.
2281; 1° ottobre 1936-XIV, n. 2474; 20 aprile 1939,  n.  1086,  e  16
marzo 1942-XX, n. 324; 
 
  Veduto il testo unico delle  leggi  sull'istruzione  universitaria,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1938, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28  novembre  1935-XIV,  n.  2044;  7  maggio
1936-XIV,  n.  882;  30  settembre  1938-XVI,  n.  1652;  5   ottobre
1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII,  n.
1526; 10 ottobre 1941, n. 1173, e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375; 
 
  Vedute  le  proposte   relative   allo   statuto   dell'Universita'
anzidetta; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Genova,   approvato   e
modificato con i Regi decreti sopraindicati, e'  cosi'  ulteriormente
modificato: 
 
  Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso  di  laurea  in
giurisprudenza e' aggiunto quello di «diritto agrario». 
 
  Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di  laurea  in
economia e commercio e' aggiunto quello  di  «tecnica  del  commercio
internazionale». 
 
  Art. 24. - quarto comma e' sostituito dal seguente: «La  matematica
generale e' considerata  propedeutica  alla  matematica  finanziaria,
alla statistica del 2° anno all'economia politica comparativa del  2°
anno, alla scienza  delle  finanze  e  diritto  finanziario  ed  alla
politica economica e finanziaria». 
 
  Art. 26. - 1) Agli insegnamenti  del  gruppo  tecnico  e'  aggiunto
quello di «tecnica del commercio internazionale». 
 
  2) Agli insegnamenti del gruppo giuridico  e'  aggiunto  quello  di
«storia e dottrina del Fascismo». 
 
  Art. 27.- E' sostituito dal seguente: 
 
  «Presso la Facolta', funzionano i laboratori di: 
 
  geografia economica; 
 
  matematica; 
 
  merceologia; 
 
  studi aziendali; 
 
  studi economici; 
 
  studi giuridici. 
 
  Nei laboratori si  svolgono  opportune  esercitazioni  relative  ai
corsi d'insegnamento, viene integrata la cultura tecnica economica  e
giuridica dei giovani i quali  vengono  cosi'  addestrati  al  lavoro
scientifico autonomo». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito'del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 5 settembre 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               BOTTAI 
 
  Visto, li Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1942-XXI 
 
  Atti del Governo, registro 450, foglio 113. - MANCINI