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REGIO DECRETO 12 ottobre 1942, n. 1210

Modificazioni ed aggiunte al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato. (042U1210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-11-1942
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547; 
 
  Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato - coi
relativi allegati - approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III,
n. 405, convertito nella  legge  21  marzo  1926-IV,  n.  597,  e  le
successive modificazioni ed aggiunte; 
 
  Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1828, modificata  con  R.
decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 655; Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo : 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli allegati A, C, G, H, I ed L al regolamento del personale  delle
Ferrovie  dello  Stato,  approvato  col  R.  decreto-legge  7  aprile
1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597,  e
successive modificazioni ed aggiunte, sono soppressi e sostituiti  da
quelli A, C, G, H, I ed L annessi al presente decreto. 
 
  Gli stipendi e supplementi di servizio attivo,  la  classificazione
per grado, le condizioni di assunzione e lo sviluppo  delle  carriere
del personale delle Ferrovie dello Stato rimangono pertanto stabiliti
in conformita' a quanto risulta dai nuovi allegati anzidetti. 
 
  Sugli stipendi e supplementi di servizio attivo indicati nel  nuovo
allegato A, si applica l'aumento del 10 per cento stabilito dall'art.
1 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.