stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 luglio 1942, n. 936

Modificazioni allo statuto della libera Università di Camerino. (042U0936)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 16-9-1942
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della libera Universita' di  Camerino,  approvato
con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, numero 2838 e modificato  con  i
Regi decreti 20 settembre 1928-VI, n. 2250, 31 ottobre 1929-VIII,  n.
2386, 20 novembre 1930-IX, n. 1939, 27 ottobre 1932-X,  numero  2066,
27 dicembre 1934-XIII, n. 2439, 1°  ottobre  1936-XIV,  n.  2037,  14
marzo 1938-XVI, n. 885 e 5 maggio 1939-XVII, n. 1172; 
 
  Veduto il Testo unico delle  leggi  sull'istruzione  universitaria,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071 ; 
 
  Veduti i Regi decreti 28  novembre  1935-XIV,  n.  2044,  7  maggio
1936-XIV,  n.  882,  30  settembre  1938-XVI,  n.  1652,  5   ottobre
1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940 anno  XVIII,  n.  992,  2  ottobre
1940-XVIII, n. 1526, 10  ottobre  1941-XIX,  n.  1173  e  24  ottobre
1941-XIX, n. 1375; 
 
  Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247; 
 
  Vedute  le  proposte   relative   allo   statuto   dell'Universita'
anzidetta; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale ; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto  della  libera  Universita'  di  Camerino,  approvato  e
modificato con i Regi decreti sopraindicati, e'  cosi'  ulteriormente
modificato: 
 
  Gli articoli da 1 a 34 sono sostituiti dai seguenti: 
 
  « Art. 1. - L'Universita' degli  studi  di  Camerino  comprende  le
seguenti Facolta': 
 
  1. Facolta' di giurisprudenza; 
 
  2. Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; 
 
  3. Facolta' di farmacia ; 
 
  4. Facolta' di medicina' veterinaria. 
 
  Art. 2. - Le Facolta' di cui all'articolo  precedente  conferiscono
le lauree indicate nel presente statuto. 
 
  Art. 3. - Il corso di ciascun insegnamento ha  la  durata  indicata
per le singole lauree dagli  articoli  24  e  seguenti  del  presente
statuto,  e  viene  impartito  sotto  forma  di  lezioni,   colloqui,
esercitazioni. 
 
  Per  ogni  insegnamento  devono  essere  tenute  almeno   tre   ore
settimanali di lezioni in giorni distinti. 
 
  Art. 4. - Entro il mese  di  giugno  ciascuna  Facolta'  approva  e
coordina i programmi dei  vari  corsi  per  l'anno  successivo  e  li
pubblica insieme all'orario. 
 
  Art. 5. - I corsi dei liberi docenti hanno  effetti  legali  quando
siano  impartiti  secondo  le  disposizioni  contenute  nel  presente
statuto, e possono tener  luogo  del  corso  ufficiale  quando  siano
dichiarati pareggiati dalle rispettive Facolta'. 
 
  Art. 6. - Ogni libero docente deve presentare  alla  Facolta'  alla
quale il suo insegnamento appartiene, entro il  mese  di  aprile,  il
programma  del  corso  che  intende  svolgere  nell'anno   accademico
successivo. 
 
  Per le discipline, l'insegnamento delle quali richiede il  sussidio
di musei, laboratori e cliniche, il  libero  docente  deve  unire  al
programma la prova di essere fornito dei mezzi necessari sperimentali
e dimostrativi. 
 
  Il termine di cui al primo comma del presente articolo e' prorogato
fino al 15 ottobre per i  liberi  docenti  che  per  la  prima  volta
intendano di svolgere un corso nell'Universita' di Camerino. 
 
  Art. 7. - I  corsi  pareggiati  devono  essere  per  estensione  di
materia, per durata e per  numero  di  ore  settimanali  di  lezioni,
uguali ai corrispondenti corsi ufficiali. 
 
  I corsi non pareggiati  possono  aver  durata  diversa,  ma  devono
essere impartiti almeno in un'ora per settimana. 
 
  Studenti - Esami - Tasse. 
 
  Art. 8. - Lo studente che abbia seguito uno o piu' anni  di  studio
in un corso di laurea puo', non oltre il  31  dicembre,  chiedere  di
passare ad altro corso, ma non puo' essere iscritto che al primo anno
di questo. 
 
  Tuttavia la Facolta', tenuto conto dei corsi seguiti e degli  esami
superati dallo studente e  segnatamente  dell'affinita'  degli  studi
compiuti con quelli del corso cui intende passare, puo' ammetterlo ad
un anno successivo al primo. In ogni caso la  Facolta'  determina  il
numero minimo di materie che debbono essere seguite e formare oggetto
di esame per il conseguimento della laurea e consiglia il piano degli
studi. 
 
  Art. 9. - Coloro i quali chiedono il passaggio di cui  all'articolo
precedente debbono essere forniti del titolo prescritto  dalla  legge
per l'ammissione al corso di laurea a cui aspirano. 
 
  Art. 10.  -  Le  disposizioni  dei  due  articoli  precedenti  sono
applicabili anche ai laureati o diplomati che  si  iscrivono  per  il
conseguimento di una nuova laurea. 
 
  Art.  11.  -  Ogni  studente,  oltre  la  tessera  con  la  propria
fotografia, riceve un libretto sul quale  indica  i  corsi  che  vuol
seguire. Il  libretto,  colle  firme  dei  professori  dei  quali  lo
studente  ha  dichiarato  di  voler  seguire  i  corsi  deve   essere
riconsegnato alla segreteria non piu' tardi di  un  mese  dall'inizio
delle lezioni. Lo studente deve  anche  segnare  il  proprio  nome  e
cognome in un Registro tenuto a tale uopo dal professore stesso. 
 
  L'iscrizione non e' valida se lo studente non abbia  ottemperato  a
entrambe le prescrizioni. 
 
  Nei primi dieci giorni di giugno, gli insegnanti certificano con le
loro firme, nel libretto, la frequenza dello studente  ai  rispettivi
corsi, e lo studente deposita subito il libretto in segreteria, senza
di che non puo' essere ammesso agli esami. 
 
  Art. 12. - Non e' ammessa  l'iscrizione  a  corsi  che  siano,  per
ragioni di orario, incompatibili fra loro. 
 
  Art. 13. - Gli insegnamenti  di  durata  pluriennale  importano  un
unico esame, salvo che non sia disposto diversamente  negli  articoli
seguenti. 
 
  Art. 14. - Gli esami di profitto si svolgono per singole materie  o
gruppi di materie secondo quanto stabilisce ciascuna Facolta'. 
 
  Art. 15. - Gli esami di profitto e di laurea  sono  pubblici  e  si
sostengono nelle epoche indicate dall'articolo 164  del  Testo  unico
delle leggi sull'istruzione universitaria. 
 
  Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da  accertare
la maturita'  intellettuale  del  candidato  e  la  sua  preparazione
organica nelle materie sulle quali verte l'esame. 
 
  Art.  16.  -  Le  iscrizioni  agli  esami  si  compiono  presso  la
segreteria dell'Universita'. 
 
  Chiuse le iscrizioni, la segreteria ne rimette le note  ai  Presidi
delle Facolta', i quali curano  la  pubblicazione  dell'orario  degli
esami. 
 
  Gli esami speciali, che consistono  esclusivamente  in  sole  prove
orali, hanno luogo, di regola, in due appelli in giorni diversi. 
 
  Art. 17. - Il contenuto dell'esame  di  laurea  e'  determinato,  a
seconda delle varie Facolta', dalle disposizioni contenute  nel  capo
2° di questo statuto. 
 
  La dissertazione scritta (completa in tre copie), ed i  titoli  dei
quesiti dal discutersi oralmente (in numero di  due)  debbono  essere
presentati alla segreteria almeno quindici giorni  prima  dell'inizio
degli esami di laurea. 
 
  Art. 18. - Per gli aspiranti ai  benefici  della  Cassa  scolastica
valgono le  norme  dello  speciale  regolamento  stabilito  ai  sensi
dell'art. 96 del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269. 
 
  Art. 19. -  I  professori  ufficiali  e  i  liberi  docenti  devono
accertarsi della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che
ritengono opportuno. 
 
  Art. 20. - Allorquando  in  un  corso  determinato  qualcuno  degli
studenti venga meno ai doveri  della  disciplina,  l'insegnante  deve
riferire al Rettore affinche' prenda gli opportuni provvedimenti. 
 
  Art. 21. - Il Senato accademico puo'  dichiarare  non  valido  agli
effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli
studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione. 
 
  Art.  22.  -  Per  quanto  riguarda  l'ammontare  delle   tasse   e
sopratasse, diritti di segreteria e norme relative, si  applicano  le
disposizioni vigenti per le Universita' Regie. 
 
                            DISPOSIZIONI 
 
                     RELATIVE ALLE VARIE FACOLTA 
 
  Facolta' di giurisprudenza. 
 
  Art. 23. - La Facolta' di giurisprudenza conferisce  la  laurea  in
giurisprudenza. 
 
  Art. 24. - La durata  del  corso  degli  studi  per  la  laurea  di
giurisprudenza e' di quattro anni. 
 
  E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali : 
 
  1. Istituzioni di diritto privato. 
 
  2. Istituzioni di diritto romano. 
 
  3. Filosofia del diritto. 
 
  4. Storia del diritto romano. 
 
  5. Storia del diritto italiano (biennale). 
 
  6. Economia politica corporativa. 
 
  7. Scienza delle finanze e diritto finanziario. 
 
  8. Diritto costituzionale. 
 
  9. Diritto ecclesiastico. 
 
  10. Diritto romano (biennale). 
 
  11. Diritto civile (biennale). 
 
  12. Diritto commerciale. 
 
  13. Diritto corporativo. 
 
  14. Diritto processuale civile. 
 
  15. Diritto internazionale. 
 
  16. Diritto penale (biennale). 
 
  17. Diritto amministrativo (biennale). 
 
  18. Procedura penale. 
 
  Sono insegnamenti complementari : 
 
  1. Statistica. 
 
  2. Medicina legale e delle assicurazioni. 
 
  3. Diritto coloniale. 
 
  4. Legislazione del lavoro. 
 
  5. Diritto agrario. 
 
  6. Storia e dottrina del Fascismo. 
 
  Art. 25. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente  deve
aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti  gli  insegnamenti
fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari. 
 
  Lo studente non puo' essere ammesso a sostenere l'esame : 
 
  di diritto romano, se prima non ha superato quelli  di  istituzioni
di diritto romano e di storia del diritto romano ; 
 
  di diritto commerciale, se non ha superato quelli di istituzioni di
diritto privato e di economia politica corporativa ; 
 
  di diritto civile, se non ha  superato  quello  di  istituzioni  di
diritto privato ; 
 
  di storia del diritto italiano, se non ha superato quelli di storia
del diritto romano e di istituzioni di diritto romano; 
 
  di scienza delle finanze e diritto finanziario, se non ha  superato
quello di economia politica corporativa ; 
 
  di diritto amministrativo, se non ha  superato  quello  di  diritto
costituzionale; 
 
  di. diritto  coloniale,  se  non  ha  superato  quelli  di  diritto
amministrativo e di diritto internazionale. 
 
  Art.  26.   -   Ciascun   corso   della   Facolta'   e'   impartito
dall'insegnante con non meno di tre ore  settimanali  di  lezione  in
giorni diversi, integrate, ove occorre, da esercitazioni. 
 
  Art. 27. - Gli esami sulle  materie  biennali  devono  vertere  sui
programmi svolti nel biennio. 
 
  Art. 28. - E' annesso alla Facolta' di giurisprudenza  un  istituto
di esercitazioni giuridiche ed economiche corporative. 
 
  Il  predetto  istituto,  ordinato  come  seminario  ai  sensi   del
Regolamento generale universitario,  ha  lo  scopo  di  addestrare  i
giovani  nelle  ricerche  scientifiche  e  nell'esame  dei   problemi
concreti della vita sociale, ecomica, giuridica e nazionale. 
 
  L'istituto  pubblica  gli  "  Annali   della   Facolta'   giuridica
dell'Universita' ". 
 
  Art. 29. - L'istituto e' diviso nelle seguente sezioni: 
 
  I. - Sezione economico-corporativa e sociale. 
 
  II. - Sezione giuridica. 
 
  L'istituto e' retto con uno speciale regolamento, ed i mezzi per il
suo funzionamento vengono determinati anno per anno dal Consiglio  di
amministrazione, sentita la Facolta' ed il Senato accademico. 
 
  Possono iscriversi  all'istituto  di  esercitazioni  giuridiche  ed
economico-corporative studenti e laureati. 
 
  Al termine dell'anno e, a richiesta, viene rilasciato agli studenti
e ai laureati un attestato dei lavori fatti del profitto dimostrato. 
 
  Art. 30. - L'esame di laurea  consiste  in  una  discussione  orale
sopra una dissertazione scritta e sopra due temi scelti dal candidato
in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta e
accettati dalla commissione esaminatrice. 
 
  Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. 
 
  Art. 31. - La Facolta' di scienze matematiche, fisiche  e  naturali
ha per fine generale lo sviluppo della  ricerca  e  degli  studi  nel
campo scientifico cui appartengono gli  insegnamenti  indicati  negli
articoli seguenti. Essa conferisce le lauree seguenti : 
 
  Laurea in chimica (indirizzo organico-biologico); 
  Laurea in scienze biologiche; 
 
  Laurea in scienze naturali. 
 
  Art. 32. - Gli insegnamenti sono  impartiti  in  corsi  di  lezioni
cattedratiche  e  in  corsi  di  laboratorio;  i  corsi  di   lezioni
cattedratiche  sono  integrati,  per  le  discipline   per   cui   e'
necessario, da esercitazioni orali grafiche  e  sperimentali  secondo
l'orario da stabilirsi dalla Facolta'. 
 
  Per i corsi di lezioni cattedratiche integrati da esercitazioni, la
frequenza  comprende  simultaneamente  i  corsi  di  lezioni   e   le
esercizioni relative. 
 
  Art. 33. - Oltre le lezioni e le esercitazioni, di cui all'articolo
precedente, hanno luogo conferenze,  escursioni,  visite  a  istituti
scientifici  e  a  stabilimenti  industriali,  secondo  quanto  viene
concordato anno per anno  dalla  Facolta'  con  l'autorizzazione  del
Rettore. 
 
  Art. 34. - Gli istituti scientifici della Facolta' sono : 
  Istituto di chimica generale ed inorganica e chimica fisica ; 
 
  Istituto di chimica organica; 
 
  Istituto di fisica ; 
 
  Istituto e orto botanico; 
 
  Istituto e museo di zoologia e anatomia comparata ; 
 
  Istituto e museo di mineralogia, geologia e geografia. 
 
  Art. 35. - La durata del corso degli studi per la laurea in chimica
e' di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un
triennio di studi di applicazione ad indirizzo organico-biologico. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Sono. insegnamenti fondamentali del biennio di studi propedeutici: 
 
  1. Istituzioni di matematiche (biennale). 
 
  2. Chimica generale ed inorganica (biennale). 
 
  3. Chimica organica (biennale). 
 
  4. Chimica analitica. 
 
  5. Fisica sperimentale (biennale). 
 
  6. Mineralogia  con  esercitazioni  pratiche  (corso  speciale  per
chimici). 
 
  7. Esercitazioni di matematiche (biennale). 
 
  8. Esercitazioni di preparazioni chimiche. 
 
  9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine. 
 
  10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa. 
 
  11. Esercitazioni di fisica sperimentale. 
 
  Sono  insegnamenti  fondamentali   del   triennio   di   studi   di
applicazione: 
 
  1. Chimica fisica (biennale). 
 
  2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa. 
 
  3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale). 
 
  4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica. 
 
  5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica
applicata (a scelta dello studente). 
 
  Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico: 
 
  1. Chimica organica industriale. 
 
  2. Chimica biologica. 
 
  3. Chimica farmaceutica. 
 
  4. Farmacologia. 
 
  5. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale. 
 
  6. Chimica agraria. 
 
  7. Elettrochimica. 
 
  8. Chimica bromatologica. 
 
  9. Chimica di guerra. 
 
  10. Fisiologia generale. 
 
  Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione, lo  studente
deve aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. 
 
  Per essere ammesso all'esame  di  laurea,  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e  almeno  in
sette da lui scelti tra i complementari. 
 
  Gli insegnamenti complementari contrassegnati con i numeri 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7, s'intendono consigliati in via preferenziale.  Tuttavia,
ove  lo  studente  intenda  scegliere   uno   o   piu'   insegnamenti
complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al
primo anno degli studi  di  applicazione,  chiederne  convalida  alla
Facolta'. 
 
  La scelta fatta in tal  modo  e'  impegnativa  e  non  puo'  subire
comunque variazioni durante il corso degli studi. 
 
  Lo studente non e' ammesso a sostenere l'esame: 
 
  di esercitazioni di  chimica  fisica,  se  prima  non  ha  superato
l'esame di chimica fisica; 
 
  di chimica organica industriale, di chimica biologica,  di  chimica
farmaceutica, di  farmacologia,  di  chimica  delle  fermentazioni  e
batteriologia   industriale,   di   chimica   agraria,   di   chimica
bromatologica, di chimica di guerra, se prima  non  ha  superato  gli
esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica ; 
 
  di elettrochimica se prima non ha  superato  gli  esami  di  fisica
sperimentale, di chimica generale ed inorganica e di chimica fisica. 
 
  Art. 36. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze
biologiche e' di quattro anni. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Istituzioni di matematiche. 
 
  2. Fisica. 
 
  3. Chimica generale ed inorganica. 
 
  4. Chimica organica. 
 
  5. Botanica (biennale). 
 
  6. Zoologia (biennale). 
 
  7. Anatomia comparata. 
 
  8. Anatomia umana. 
 
  9. Istologia ed embriologia. 
 
  10. Fisiologia generale (biennale). 
 
  11. Chimica biologica. 
 
  12. Igiene. 
 
  Sono insegnamenti complementari: 
 
  1. Chimica fisica. 
 
  2. Zooculture (bachi, api, avi, coniglicaltura). 
 
  3. Patologia generale. 
 
  4. Microbiologia. 
 
  5. Parassitologia. 
 
  6. Geologia. 
 
  7. Statistica. 
 
  Gli insegnamenti biennali di botanica  e  di  zoologia  comprendono
tanto la parte generale quanto quella sistematica. 
 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. 
 
  Art. 37. - Lo studente non e' ammesso a sostenere l'esame: 
 
  di chimica biologica, se prima non ha superato gli esami di chimica
generale ed inorganica e di chimica organica ; 
 
  di chimica fisica, se prima non ha superato gli  esami  di  chimica
generale  ed  inorganica,  di  chimica  organica,  di  fisica  e   di
istituzioni di matematiche; 
 
  di chimica organica, se prima non ha superato  l'esame  di  chimica
generale ed inorganica; 
 
  di anatomia' comparata, se prima  non  ha  superato  gli  esami  di
zoologia e di anatomia umana. 
 
  Art. 38. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze
naturali e' di quattro anni. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali : 
 
  1. Istituzioni di matematiche. 
 
  2. Fisica. 
 
  3. Chimica generale ed inorganica. 
 
  4. Chimica organica. 
 
  5. Mineralogia. 
 
  6. Geologia. 
 
  7. Geografia. 
 
  8. Botanica (biennale). 
 
  9. Zoologia (biennale). 
 
  10. Anatomia comparata. 
 
  11. Anatomia umana. 
 
  12. Fisiologia generale (biennale). 
 
  Sono insegnamenti complementari : 
 
  1. Chimica, fisica. 
 
  2. Chimica biologica. 
 
  3. Istologia ed embriologia. 
 
  4. Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura). 
 
  5. Igiene. 
 
  6. Statistica. 
 
  Gli insegnamenti biennali di  «  botanica  »  e  di  «  zoologia  »
comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. 
 
  Per essere ammesso all'esame  di  laurea,  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali, ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. 
 
  Art. 39. - Lo studente non e' ammesso a sostenere l'esame : 
 
  di chimica organica, se prima non ha superato  l'esame  di  chimica
generale ed inorganica; 
 
  di chimica fisica, se prima non ha superato gli  esami  di  chimica
generale  ed  inorganica,  di  chimica  organica,  di  fisica  e   di
istituzioni di matematiche; 
 
  di anatomia comparata, se  prima  non  ha  superato  gli  esami  di
zoologia e di anatomia umana. 
 
  Art. 40. - L'esame di laurea  nei  vari  corsi  della  Facolta'  di
scienze matematiche, fisiche e naturali, consiste nella presentazione
di una  dissertazione  scritta  e  di  due  argomenti  da  discutersi
oralmente riferentisi a materie diverse da quella in  cui  e'  scelto
l'argomento della dissertazione; la dissertazione ed i  titoli  degli
argomenti  orali  devono  essere  depositati  in  segreteria   almeno
quindici giorni prima dell'esame di laurea. 
 
  La dissertazione scritta dovra' essere discussa unitamente  ai  due
argomenti suindicati. 
 
  La dissertazione scritta per la laurea in chimica  deve  essere  di
regola a carattere sperimentale. L'esame di laurea  in  chimica  deve
essere preceduto da una  o  piu'  prove  pratiche  determinate  dalla
Facolta', sulle quali il  candidato  dovra'  redigere  una  relazione
scritta da discutersi con la dissertazione e con gli argomenti di cui
al primo comma del presente articolo. 
 
  Facolta' di farmacia. 
 
  Art. 41.  -  La  Facolta'  di  farmacia  conferisce  la  laurea  in
farmacia. 
 
  Art. 42. - La durata  del  corso  degli  studi  per  la  laurea  in
farmacia e' di quattro anni. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Art. 43. - Gli istituti scientifici della Facolta' sono: 
 
  Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica; 
 
  Istituto di farmacologia e farmacognosia; 
 
  Istituto di tecnica e legislazione farmaceutica; 
 
  Istituto di anatomia umana. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Chimica generale ed inorganica. 
 
  2. Chimica organica. 
 
  3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale). 
 
  4.  Esercitazioni   di   chimica   farmaceutica   e   tossicologica
(triennale). 
 
  5. Chimica biologica. 
 
  6. Fisica. 
 
  7. Farmacologia e farmacologia. 
 
  8. Anatomia umana. 
 
  9. Fisiologia generale (biennale). 
 
  10. Botanica farmaceutica. 
 
  11. Tecnica e legislazione farmaceutica. 
 
  Sono insegnamenti complementari: 
 
  1. Chimica fisica. 
 
  2. Chimica bromatologica. 
 
  3. Chimica di guerra. 
 
  4. Zoologia generale. 
 
  5. Igiene. 
 
  6. Mineralogia. 
 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra, i complementari,
ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo ed il quarto  anno  un
periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata. 
 
  Art. 44. - Lo studente non e' ammesso a sostenere l'esame: 
 
  di chimica farmaceutica e tossicologica, se prima non  ha  superato
gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica; 
 
  di farmacologia e farmacognosia se prima non ha superato l'esame di
chimica organica; 
 
  di chimica biologica se prima non ha superato  l'esame  di  chimica
organica; 
 
  di chimica bromatologica, se prima non ha  superato  gli  esami  di
chimica generale ed inorganica, e di chimica organica ; 
 
  di chimica fisica, se prima non ha superato gli esami di  fisica  e
di chimica generale ed inorganica. 
 
  Art. 45. - L'esame di laurea in  farmacia  e'  preceduto  da  prove
pratiche  che  vengono  stabilite  dalla   Facolta',   fra   cui   la
preparazione di  un  prodotto  farmaceutico  e  saggi  di  purezza  o
riconoscimento di un prodotto farmaceutico. 
 
  Delle prove pratiche  il  candidato  deve  redigere  una  relazione
scritta. 
 
  Per la laurea il candidato deve: 
 
  a) presentare una dissertazione  scritta,  di  regola  a  carattere
sperimentale e due argomenti da discutersi oralmente,  riferentesi  a
materie d'insegnamento diverse fra loro e diverse da quelle in cui e'
scelto l'argomento della dissertazione; la dissertazione ed i  titoli
degli argomenti orali devono essere depositati in  segreteria  almeno
quindici giorni prima dell'esame di laurea ; 
 
  b) discutere i risultati delle  prove  pratiche,  la  dissertazione
scritta ed i due argomenti suindicati ; 
 
  c)  dimostrare  di  saper  conoscere  medicinali,  droghe,   piante
medicinali,  criticare  e   valutare   ricette,   e   rispondere   ad
interrogazioni  sulla  farmacopea  e  sulla  legislazione   sanitaria
farmaceutica. 
 
  Alla discussione della laurea il candidato non puo' essere  ammesso
se non sia dichiarato sufficiente nelle prove pratiche  di  cui  alla
parte prima del presente articolo. 
 
  Facolta' di medicina veterinaria. 
 
  Art. 46. - La durata  del  corso  degli  studi  per  la  laurea  in
medicina veterinaria e' di quattro anni, divisi in due bienni. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica, 
 
  Art. 47. - Gli Istituti didattici  sperimentali  appartenenti  alla
Facolta' di medicina veterinaria sono i seguenti : 
 
  Istituto di anatomia ed istologia' degli animali domestici; 
 
  Istituto di patologia generale ed anatomia patologica; 
 
  Istituto di zootecnica e zoognostica; 
 
  Istituto di patologia speciale e clinica medica; 
 
  Istituto di patologia speciale e clinica chirurgica; 
 
  Istituto di fisiologia degli animali domestici e chimica biologica; 
 
  Istituto di approvvigionamenti annonari, mercati ad industrie degli
alimenti di origine animale. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali del primo biennio: 
 
  1. Zoologia generale. 
 
  2. Botanica. 
 
  3. Fisica. 
 
  4. Chimica. 
 
  5. Anatomia degli animali domestici con  istologia  ed  embriologia
(biennale). 
 
  6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica
biologica (biennale). 
 
  7. Zoognostica. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali del secondo biennio: 
 
  1. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale). 
 
  2. Farmacologia. 
 
  3. Zootecnica generale. 
 
  4. Zootecnica speciale. 
 
  5. Patologia speciale e clinica medica (biennale). 
 
  6. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale). 
 
  7. Ostetricia e ginecologia. 
 
  8. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (biennale). 
 
  9. Ispezione degli alimenti di origine animale. 
 
  10.  Approvvigionamenti  annonari,  mercati  ed   industrie   degli
alimenti di origine animale. 
 
  Sono insegnamenti complementari : 
 
  1. Parassitologia. 
 
  2. Microbiologia ed immunologia. 
 
  3. Anatomia topografica e chirurgia operativa. 
 
  4. Podologia. 
 
  5. Medicina veterinaria legale. 
 
  6. Igiene, zootecnica. 
 
  7. Bachicoltura e apicoltura (semestrale). 
 
  8. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale). 
 
  9. Idrobiologia e pescicoltura (semestrale). 
 
  10. Economia rurale (semestrale). 
 
  Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di  «
patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico
e una prova pratica. 
 
  Gli insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di «
avicoltura e coniglicoltura  »,  possono  essere  sostituiti  con  un
insegnamento  annuale  di  «   zoo   -colture   (bachi,   api,   avi,
coniglicoltura) ». 
 
  Due insegnamenti complementari a corso semestrale  valgono  per  un
insegnamento complementare a corso annuale. 
 
  Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio, lo studente deve aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali del primo biennio ed almeno in tre da lui scelti  fra  i
complementari. 
 
  Gli insegnamenti di « patologia speciale e  clinica  medica  »,  di
«patologia speciale e clinica chirurgica », di « zootecnica » e di  «
ispezione  degli  alimenti  di  origine  animale  »  debbono   essere
completati da un tirocinio  pratico  complessivo  e  continuativo  di
almeno sei mesi  presso  gli  istituti  della  Facolta'  di  medicina
veterinaria,  presso  le   Stazioni   sperimentali   zooprofilattiche
dipendenti dal Ministero  dell'Interno,  presso  Istituti  zootecnici
dipendenti  dal   Ministero   dell'agricoltura   e   foreste   o   da
Amministrazioni provinciali,  o  presso  Macelli  riconosciuti  dalle
Facolta' di medicina veterinaria. 
 
  Il tirocinio deve essere iniziato dopo la  chiusura  dei  corsi  di
insegnamento del quarto anno  e  compiuto  prima  che  i  giovani  si
presentino  a   sostenere   esami   di   abilitazione   all'esercizio
professionale. 
 
  Art. 48. - Lo studente non e' ammesso a sostenere l'esame: 
 
  di anatomia degli animali domestici con istologia  ed  embriologia,
di parassitologia, di zoognostica, di zoocolture, se non ha  superato
l'esame di zoologia generale; 
 
  di fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica
biologica, se non ha superato gli esami di chimica e di fisica ; 
 
  di patologia speciale e clinica medica e di  patologia  speciale  e
clinica chirurgica, se non ha superato l'esame di farmacologia ; 
 
  di zootecnica speciale, se non ha  superato  quello  di  zootecnica
generale; 
 
  di ispezione degli alimenti di origine animale, se non ha  superato
l'esame di patologia generale ed anatomia patologica. 
 
  Art. 49. - Gli insegnamenti fondamentali  e  complementari  che,  a
criterio del docente sono considerati teorico pratici, devono  essere
integrati da esercitazioni, delle quali i docenti stessi stabiliscono
il numero ed i turni, in compatibilita' con l'orario delle lezioni. 
 
  Art. 50. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve
aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  degli  insegnamenti
fondamentali del secondo biennio e almeno in tre  altri  insegnamenti
da lui scelti fra i complementari. 
 
  Art. 51. - L'esame di laurea consiste  nella  compilazione  di  una
dissertazione scritta e nella discussione orale  sulla  dissertazione
medesima e sopra due temi scelti dal candidato in materie diverse fra
loro e da quella della dissertazione scritta. 
 
                              PARTE II. 
 
                        AUTORITA' ACCADEMICHE 
 
  Art. 52. - Il governo  dell'Universita'  appartiene  alle  seguenti
autorita': 
 
  1. Rettore dell'Universita'. 
 
  2. Senato Accademico. 
 
  3. Consiglio di amministrazione. 
 
  4. Presidi delle Facolta'. 
 
  5. Consigli delle Facolta'. 
 
  Art. 53. - Il Rettore e' nominato collegialmente dai professori  di
ruolo dell'Universita' tra i professori ordinari. 
 
  Dura in ufficio un biennio accademico e puo' essere confermato. 
 
  Art. 54. - Il Rettore: 
 
  1) rappresenta l'Universita' e il Corpo accademico nelle  relazioni
colle pubbliche Autorita', con gli Enti e con i Privati ; 
 
  2) ha  l'alta  vigilanza  nella  biblioteca  e  negli  stabilimenti
dell'Universita'; 
 
  3)  esercita  l'autorita'  disciplinare  sul  personale   di   ogni
categoria addetta all'Universita'; 
 
  4)  provvede  all'esecuzione   delle   deliberazioni   del   Senato
accademico; 
 
  5)  da'   esecuzione   ai   provvedimenti   presi   dal   Ministero
dell'educazione nazionale; 
 
  6) vigila affinche' vengano osservate tutte  le  norme  concernenti
l'ordinamento universitario; 
 
  7) riferisce al Ministero dell'educazione nazionale, con  relazioni
periodiche, sul funzionamento dell'Universita'; 
 
  8) esercita tutte le attribuzioni  che  gli  sono  demandate  dalle
norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario. 
 
  Art. 55. - Il Senato accademico e' composto: 
 
  a) dal Rettore che lo presiede; 
 
  b) dai Presidi delle Facolta' che costituiscono l'universita'. 
 
  Alle adunate del Senato accademico partecipa, con voto  consultivo,
il segretario capo dell'Universita', il quale esercita le funzioni di
segretario del Senato stesso. 
 
  Art. 56. - Il Senato accademico: 
 
  1) esamina e coordina gli orari predisposti dalle singole Facolta',
e determina l'orario generale dell'Universita'; 
 
  2) rivede e coordina i manifesti a stampa  pubblicati  da  ciascuna
Facolta': su ciascun manifesto sono contenute  tutte  le  indicazioni
relative alla iscrizione degli studenti e all'ordine degli  studi  ed
e' data notizia sommaria dei programmi dei corsi che  saranno  tenuti
dai professori ufficiali e dai liberi docenti; 
 
  3) da' parere intorno a qualsiasi argomento di  carattere  generale
che il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame; 
 
  4) esercita tutte le altre  attribuzioni  che  gli  sono  demandate
dalle   norme   generali   e   speciali   concernenti   l'ordinamento
universitario. 
 
  Art. 57. - Il Consiglio di amministrazione e' composto: 
 
  a) del Rettore che lo presiede; 
 
  b) di tre membri designati dal Senato accademico, fra i  professori
di ruolo ed in mancanza anche fra  gli  incaricati  piu'  anziani  di
nomina, che appartengono all'Universita'; 
 
  c)  di  un  rappresentante  del  Governo   scelto   dal   Ministero
dell'educazione nazionale  fra  persone  di  riconosciuta  competenza
amministrativa ; 
 
  d)  di  un  rappresentante  dell'Amministrazione   provinciale   di
Macerata ; 
 
  e) del Podesta' del comune di Camerino; 
 
  f) del Segretario del Fascio di Combattimento di Camerino; 
 
  g) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Camerino; 
 
  h) del Segretario capo dell'Universita'. 
 
  Il Consiglio di  amministrazione  e'  costituito  con  decreto  del
Rettore o dura in carica un biennio accademico; i componenti di  esso
possono essere riconfermati. 
 
  Il Rettore dell'Universita',  il  Podesta'  ed  il  Segretario  del
Fascio di Camerino, fanno parte del Consiglio di amministrazione  per
tutta la durata del loro ufficio. 
 
  Art. 58. - Il Consiglio di amministrazione: 
 
  1) delibera sul bilancio di previsione nel mese  di  giugno  e  sul
rendiconto consuntivo nel mese di dicembre; 
 
  2) provvede agli stanziamenti per spese di personale e di materiale
sia generale dell'Universita', sia inerente  al  funzionamento  delle
Facolta' e dei singoli istituti scientifici; 
 
  3)  determina  il  personale  occorrente  per  i  servizi  generali
dell'Universita'   e   per   quelli   particolari   delle   Facolta',
ripartendolo, ove occorra tra le cattedre e gli istituti scientifici; 
 
  4)  esercita  la  vigilanza  nella  conservazione  del   patrimonio
immobile e mobile dell'Universita'; 
 
  5) approva i contratti e le convenzioni; 
 
  6) approva gli storni di  bilancio  e  prelevamenti  dal  fondo  di
riserva; 
 
  7) delibera nelle proposte relative al conferimento di incarichi di
insegnamento in rapporto alle condizioni del bilancio; 
 
  8)  prende  le  deliberazioni  relative  allo  stato  giuridico  ed
economico di tutto il personale universitario; 
 
  9) provvede per il servizio di cassa; 
 
  10) prende l'iniziativa di tutti i provvedimenti che interessano il
governo  amministrativo  e  patrimoniale  e  la  gestione   economica
dell'Universita'; 
 
  11) delibera su tutti i provvedimenti i quali  importino  un  onere
per il bilancio; 
 
  12) esercita tutte le altre attribuzioni  che  gli  sono  demandate
dalle   norme   generali   e   speciali   concernenti   l'ordinamento
universitario e da eventuali convenzioni. 
 
  Art. 59. - Il Presidente del Consiglio di amministrazione: 
 
  1) ha la rappresentanza legale dell'Ente; 
 
  2)   da'   esecuzione   alle   deliberazioni   del   Consiglio   di
amministrazione; 
 
  3) ordina le spese entro i limiti del bilancio; 
 
  4) vigila su tutti i servizi amministrativi dell'Universita'; 
 
  5) provvede, anche con  saltuarie  ispezioni,  alla  vigilanza  sul
funzionamento dei servizi di economato e di cassa ; 
 
  6) provvede con gli elementi che gli sono  forniti  dal  dipendente
ufficio alla compilazione del bilancio preventivo  e  del  rendiconto
consuntivo; 
 
  7) provvede direttamente agli storni di bilancio  ed  eventualmente
al prelevamento dal fondo di riserva ; 
 
  8) comunica per conoscenza, il bilancio preventivo e il  rendiconto
consuntivo al Ministero dell'educazione nazionale. 
 
  Art. 60. - I Presidi delle Facolta' sono nominati dal. Rettore  tra
i professori di ruolo delle rispettive Facolta'. 
 
  Essi durano in ufficio  un  biennio  accademico  e  possono  essere
confermati. 
 
  Art. 61. - I Presidi delle Facolta': 
 
  1) presiedono i Consigli di Facolta' e li rappresentano; 
 
  2) notificano le  deliberazioni  delle  Facolta'  al  Rettore  e  i
provvedimenti e le comunicazioni del Rettore alle Facolta'; 
 
  3) vigilano sulla disciplina scolastica  nelle  Facolta'  e  curano
l'osservanza  di  tutte  le  norme  concernenti  l'ordinamento  e  il
funzionamento delle Facolta' medesime; 
 
  4) al termine dell'anno accademico  redigono  e  sottopongono  alle
Facolta' una relazione indirizzata al Rettore  sul  funzionamento  di
esse durante l'anno, sul  risultato  degli  esami  e  su  ogni  altro
argomento che ritengano opportuno segnalare. 
 
  Art 62. - Il Consiglio delle Facolta' si compone di regola di tutti
i professori ufficiali che vi appartengono;  tuttavia  alle  adunanze
relative ad oggetti riguardanti lo stato giuridico dei professori  di
ruolo o  a  proposta  di  nomina  dei  Presidi,  di  conferimento  di
incarichi di insegnamento,  o  di  istituzione  di  posti  di  ruolo,
partecipano soltanto i professori ordinari e straordinari. 
 
  Art. 63. - I Consigli di Facolta': 
 
  1) elaborano il manifesto delle rispettive Facolta'; 
 
  2) coordinano i programmi dei corsi che i professori ufficiali ed i
liberi docenti si propongono di svolgere; 
 
  3) fanno eventuali  proposte  relative  a  riforme  dal  apportarsi
all'ordinamento didattico; 
 
  4) danno parere intorno a qualsiasi argomento che il Rettore  o  il
Preside ritengono di sottoporre al loro esame; 
 
  5) esercitano tutte le attribuzioni che loro sono  demandate  dalle
norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario. 
 
  In conseguenza dell'aggiunzione dei nuovi articoli e' modificata la
numerazione di quelli successivi e dei loro riferimenti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi', 11 luglio 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               BOTTAI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1942-XX 
 
  Atti del Governo, registro 448, foglio 20. - MANCINI